Sentenza 355/1985 (ECLI:IT:COST:1985:355)
Massima numero 11291
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
18/12/1985; Decisione del
18/12/1985
Deposito del 21/12/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 355/85 G. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE - INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANI DEGLI ENTI LOCALI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTONOMIA DEGLI ENTI LOCALI - DISPOSIZIONI ANALOGHE AD ALTRE GIA' RICONOSCIUTE LEGITTIME - JUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE. - lrer 24 marzo 1975, n. 18, art. 8. - cst art. 128.
SENT. 355/85 G. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE - INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANI DEGLI ENTI LOCALI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTONOMIA DEGLI ENTI LOCALI - DISPOSIZIONI ANALOGHE AD ALTRE GIA' RICONOSCIUTE LEGITTIME - JUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE. - lrer 24 marzo 1975, n. 18, art. 8. - cst art. 128.
Testo
Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - accertare la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, alla stregua della normativa successiva che abbia abrogato e sostituito quella impugnata. (Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 - sollevata in quanto esso, designando quali siano gli organi degli enti locali che debbono esercitare le funzioni delegate dalla Regione, invaderebbe la competenza dello Stato in materia di ordinamento degli enti stessi, in violazione dell'art. 128 Cost. - poiche', a parte la considerazione che e' gia' stata riconosciuta la legittimita' costituzionale di disposizioni del genere, l'art. 8 denunciato e' stato abrogato e sostituito con l'art. 3 della legge regionale 13 gennaio 1978, n. 5). - S. n. 319/1983.
Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - accertare la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, alla stregua della normativa successiva che abbia abrogato e sostituito quella impugnata. (Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 - sollevata in quanto esso, designando quali siano gli organi degli enti locali che debbono esercitare le funzioni delegate dalla Regione, invaderebbe la competenza dello Stato in materia di ordinamento degli enti stessi, in violazione dell'art. 128 Cost. - poiche', a parte la considerazione che e' gia' stata riconosciuta la legittimita' costituzionale di disposizioni del genere, l'art. 8 denunciato e' stato abrogato e sostituito con l'art. 3 della legge regionale 13 gennaio 1978, n. 5). - S. n. 319/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte