Sentenza 355/1985 (ECLI:IT:COST:1985:355)
Massima numero 11292
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
18/12/1985; Decisione del
18/12/1985
Deposito del 21/12/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 355/85 H. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - DELEGA DELLA MATERIA AI PRESIDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI PER OPERE NE' STATALI, NE' REGIONALI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI LIMITI COSTITUZIONALI ALLA POTESTA' LEGISLATIVA DELLE REGIONI E DEI PRINCIPI RELATIVI ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SPETTANTI ALLE STESSE - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE. - l 22 luglio 1975, n. 382, art. 4. - lrer 24 marzo 1975, n. 18, art. 8. - cst artt. 117, primo comma, ultima parte, e 118, primo comma.
SENT. 355/85 H. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - DELEGA DELLA MATERIA AI PRESIDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI PER OPERE NE' STATALI, NE' REGIONALI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI LIMITI COSTITUZIONALI ALLA POTESTA' LEGISLATIVA DELLE REGIONI E DEI PRINCIPI RELATIVI ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SPETTANTI ALLE STESSE - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE. - l 22 luglio 1975, n. 382, art. 4. - lrer 24 marzo 1975, n. 18, art. 8. - cst artt. 117, primo comma, ultima parte, e 118, primo comma.
Testo
Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - accertare la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, alla stegua della normativa successiva che abbia abrogato e sostituito quella impugnata. (Restituzione al giudice remittente degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 4 della legge statale 22 luglio 1975, n. 382 e 8 della legge regionale Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 - sollevata in quanto, delegando ai presidenti della amministrazioni provinciali la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilita' per opere ne' statali ne' regionali si potrebbe configurare un trasferimento alla provincia delle funzioni amministrative, in violazione o della riserva di legge costituzionale di cui all'art. 117, primo comma, ultima parte, Cost. o della riserva esclusiva della legge della Repubblica di cui al successo art. 118, primo comma - essendo stata la disposizione di cui al detto art. 8 abrogata e sostituita con l'art. 3 della sopravvenuta legge regionale 13 gennaio 1978, n. 5).
Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - accertare la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, alla stegua della normativa successiva che abbia abrogato e sostituito quella impugnata. (Restituzione al giudice remittente degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 4 della legge statale 22 luglio 1975, n. 382 e 8 della legge regionale Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 - sollevata in quanto, delegando ai presidenti della amministrazioni provinciali la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilita' per opere ne' statali ne' regionali si potrebbe configurare un trasferimento alla provincia delle funzioni amministrative, in violazione o della riserva di legge costituzionale di cui all'art. 117, primo comma, ultima parte, Cost. o della riserva esclusiva della legge della Repubblica di cui al successo art. 118, primo comma - essendo stata la disposizione di cui al detto art. 8 abrogata e sostituita con l'art. 3 della sopravvenuta legge regionale 13 gennaio 1978, n. 5).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 1
Altri parametri e norme interposte