Sentenza 356/1985 (ECLI:IT:COST:1985:356)
Massima numero 11295
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  18/12/1985;  Decisione del  18/12/1985
Deposito del 21/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11293  11294  11296  11297  11298  11299


Titolo
SENT. 356/85 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCE AUTONOME IN GENERE - AGRICOLTURA - INTERVENTI DI SOSTEGNO - STANZIAMENTI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE NEI BILANCI REGIONALI - PREVISIONI DI CRITERI PER EVENTUALI VARIAZIONI - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE PROVINCIE - DETERMINAZIONE DEL VINCOLO IN ADEMPIMENTO DI DIRETTIVE DELLA CEE (EX ART. 11 COST.) - RAZIONALITA' DEI CRITERI DI VARIAZIONE DELLE DESTINAZIONI DI SPESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 4 giugno 1984, n. 194, art. 19, comma secondo (sostitutivo dell'art. 5 della legge 9 maggio 1975, n. 153, attuativa di direttive comunitarie). - stta dpr 30 agosto 1972, n. 670, artt. 3, terzo comma; 8, nn. 7, 8, 15, 16 e 21; 16, 78 e 79.

Testo
Qualora sia imposto da una legge statale emanata in adempimento di direttive della CEE, il vincolo gravante sull'utilizzazione dei fondi puo' ben operare nelle materie riservate alla competenza, anche primaria, delle Province autonome di Trento e Bolzano, perche' scaturisce necessariamente dalle esigenze connesse con l'osservanza dell'art. 11 Cost.. Di conseguenza, non puo' ritenersi illegittima la disposizione dell'art. 19, secondo comma, della legge 4 giugno 1974, n. 194 (concernente interventi a sostegno dell'agricoltura), sostitutiva dell'art. 5 della legge 9 maggio 1975, n. 153, la quale prevede che le Regioni, nonche' le Province di Trento e Bolzano, possano "apportare, all'occorrenza, variazioni alla destinazione dei fondi loro assegnati, nell'ambito delle finalita' indicate dalla (stessa) legge" vincolandone in tal guisa l'impiego, in quanto detta legge e' stata emanata in adempimento di direttive comunitarie, per cui si tratta di spese che lo Stato ha stanziato nel perseguire finalita' da cui la Provincia non puo', per parte sua, discostarsi. Del resto, la norma succitata ha modificato la soluzione in precedenza adottata appunto per abilitare Regioni e Province autonome a variare le singole destinazioni di spesa, fermo restando il solo ed inevitabile onere di non deflettere dalle finalita' che l'intera legge n. 153 del 1975 si prefigge, in attuazione delle direttive della CEE. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, terzo comma; 8, nn. 7, 8, 15, 16 e 21; 16, 78 e 79 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma, legge n. 194 del 1984, sollevata dalle Province autonome di Trento e Bolzano sull'assunto che, anche in base al testo ora vigente, ne risulti un'illegittima limitazione della sfera di attribuzioni loro spettante, nel programmare gli interventi ed utilizzare le proprie risorse, in materia di agricoltura).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 3  co. 3

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 78

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79

Altri parametri e norme interposte