Sentenza 356/1985 (ECLI:IT:COST:1985:356)
Massima numero 11296
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
18/12/1985; Decisione del
18/12/1985
Deposito del 21/12/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 356/85 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONI EMILIA-ROMAGNA E LOMBARDIA - AGRICOLTURA - FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI REGIONALI DI SVILUPPO - AUTORIZZAZIONE DI NUOVA SPESA - DISTRIBUZIONE E DESTINAZIONE DEI FONDI DEMANDATE AL CIPE - CENSURE RIFERITE ALLE ATTRIBUZIONI STATALI E NON ALLE COMPETENZE SPETTANTI IN MATERIA ALLE REGIONI - CRITICHE SOLLEVATE NON IN RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI IN ESAME - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI. - l 4 giugno 1984, n. 194, artt. 5 e 17. - cst artt. 117, 118 e 119.
SENT. 356/85 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONI EMILIA-ROMAGNA E LOMBARDIA - AGRICOLTURA - FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI REGIONALI DI SVILUPPO - AUTORIZZAZIONE DI NUOVA SPESA - DISTRIBUZIONE E DESTINAZIONE DEI FONDI DEMANDATE AL CIPE - CENSURE RIFERITE ALLE ATTRIBUZIONI STATALI E NON ALLE COMPETENZE SPETTANTI IN MATERIA ALLE REGIONI - CRITICHE SOLLEVATE NON IN RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI IN ESAME - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI. - l 4 giugno 1984, n. 194, artt. 5 e 17. - cst artt. 117, 118 e 119.
Testo
Non e' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (concernente interventi a sostegno dell'agricoltura), che autorizza una nuova spesa di lire 275.000.000.000 "per le finalita' di cui all'art. 1 della legge n. 740/77" - la quale faceva confluire le risorse nel fondo per i finanziamenti dei programmi regionali di sviluppo senza vincolo rigido di destinazione, demandando la ripartizione delle stesse al CIPE -, in quanto tocca semplicemente le modalita' di previsione delle somme ivi stanziate, mentre non e' dedotto - e avrebbe dovuto esserlo, perche' il merito della questione fosse dischiuso al sindacato di costituzionalita' - se ricada nella sfera non delle attribuzioni statali, ma di quelle regionali, il perseguire le finalita' sottostanti alla spesa. A conclusioni identiche occorre pervenire riguardo alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della stessa legge, considerando che con tale disposizione sono soltanto stanziate le spese occorrenti al pagamento di indennita' e premi, ovvero alla corresponsione degli aiuti dovuti ai sensi della normativa comunitaria, mentre nulla e' disposto circa i provvedimenti e le competenze che vengono in rilievo nell'erogazione delle provvidenze contemplate, per cui le censure risultano formulate non in riferimento alle norme impugnate. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 17 della legge n. 194 del 1984, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.).
Non e' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (concernente interventi a sostegno dell'agricoltura), che autorizza una nuova spesa di lire 275.000.000.000 "per le finalita' di cui all'art. 1 della legge n. 740/77" - la quale faceva confluire le risorse nel fondo per i finanziamenti dei programmi regionali di sviluppo senza vincolo rigido di destinazione, demandando la ripartizione delle stesse al CIPE -, in quanto tocca semplicemente le modalita' di previsione delle somme ivi stanziate, mentre non e' dedotto - e avrebbe dovuto esserlo, perche' il merito della questione fosse dischiuso al sindacato di costituzionalita' - se ricada nella sfera non delle attribuzioni statali, ma di quelle regionali, il perseguire le finalita' sottostanti alla spesa. A conclusioni identiche occorre pervenire riguardo alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della stessa legge, considerando che con tale disposizione sono soltanto stanziate le spese occorrenti al pagamento di indennita' e premi, ovvero alla corresponsione degli aiuti dovuti ai sensi della normativa comunitaria, mentre nulla e' disposto circa i provvedimenti e le competenze che vengono in rilievo nell'erogazione delle provvidenze contemplate, per cui le censure risultano formulate non in riferimento alle norme impugnate. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 17 della legge n. 194 del 1984, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte