Sentenza 7/2021 (ECLI:IT:COST:2021:7)
Massima numero 43552
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
03/12/2020; Decisione del
03/12/2020
Deposito del 22/01/2021; Pubblicazione in G. U. 27/01/2021
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Strutture residenziali per anziani non autosufficienti - Autorizzazione di nuove strutture accreditate - Sospensione della presentazione delle domande sino alla conclusione del processo di accreditamento di quelle già autorizzate all'esercizio in via definitiva o in deroga temporanea - Ricorso del Governo - Lamentata lesione del diritto alla salute - Difetto di specifica motivazione e genericità della censura - Inammissibilità della questione.
Sanità pubblica - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Strutture residenziali per anziani non autosufficienti - Autorizzazione di nuove strutture accreditate - Sospensione della presentazione delle domande sino alla conclusione del processo di accreditamento di quelle già autorizzate all'esercizio in via definitiva o in deroga temporanea - Ricorso del Governo - Lamentata lesione del diritto alla salute - Difetto di specifica motivazione e genericità della censura - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per difetto di specifica motivazione e genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo, in riferimento all'art. 32 Cost. - dell'art. 9, comma 67, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2019 che, per consentire la rivalutazione del fabbisogno complessivo regionale, sospende la presentazione delle domande per l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture residenziali per anziani non autosufficienti sino alla conclusione del processo di accreditamento delle strutture già autorizzate all'esercizio in via definitiva o in deroga temporanea. Per un verso, la censura è priva di un'autonoma e specifica motivazione; per altro verso, essa non precisa sufficientemente i termini del contrasto lamentato, perché non chiarisce in che modo la norma impugnata, la quale incide sulla fase dell'autorizzazione e non su quella dell'accreditamento, possa limitare la libertà dei cittadini di scegliere le strutture sanitarie e i professionisti a cui affidarsi.
È dichiarata inammissibile, per difetto di specifica motivazione e genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo, in riferimento all'art. 32 Cost. - dell'art. 9, comma 67, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2019 che, per consentire la rivalutazione del fabbisogno complessivo regionale, sospende la presentazione delle domande per l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture residenziali per anziani non autosufficienti sino alla conclusione del processo di accreditamento delle strutture già autorizzate all'esercizio in via definitiva o in deroga temporanea. Per un verso, la censura è priva di un'autonoma e specifica motivazione; per altro verso, essa non precisa sufficientemente i termini del contrasto lamentato, perché non chiarisce in che modo la norma impugnata, la quale incide sulla fase dell'autorizzazione e non su quella dell'accreditamento, possa limitare la libertà dei cittadini di scegliere le strutture sanitarie e i professionisti a cui affidarsi.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
06/08/2019
n. 13
art. 9
co. 67
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte