Sentenza 356/1985 (ECLI:IT:COST:1985:356)
Massima numero 11298
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  18/12/1985;  Decisione del  18/12/1985
Deposito del 21/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11293  11294  11295  11296  11297  11299


Titolo
SENT. 356/85 F. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONI EMILIA-ROMAGNA E LOMBARDIA - AGRICOLTURA - MUTUI CONTRATTI DA CONSORZI E COOPERATIVE DI INTERESSE NAZIONALE - CONCORSO FINANZIARIO DA PARTE DELLO STATO - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI DI DIFESA - ASSUNTA VIOLAZIONE DI COMPETENZE REGIONALI - DIMENSIONE NAZIONALE DEL FENOMENO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA - COMPETENZA STATALE RELATIVA ALLA MATERIA DELLE CALAMITA' NATURALI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI. - l 4 giugno 1984, n. 194, artt. 6 e 11, quarto e quinto comma. - cst artt. 117, 118 e 119.

Testo
La "rilevanza" delle cooperative agricole, a favore delle quali e' previsto il concorso nel pagamento degli interessi, e' sempre qualificata dalla dimensione nazionale, o comunque ultraregionale, del fenomeno, in quanto l'intervento statale non si estende ad attivita' localizzate nel solo ambito dell'ente autonomo, anche se questo e' la Regione. Siffatta configurazione della categoria dei beneficiari risulta coerente con gli ordinamenti seguiti dal legislatore nel disegnare il campo delle funzioni statali. Infatti, l'art. 71 del d.P.R. n. 616/77 annovera alla lettera h), fra le materie spettanti allo Stato, "le associazioni ed unioni nazionali di produttori" nel settore agricolo, mentre le disposizioni introdotte nella legge 15 ottobre 1981, n. 590, configurano un organismo di rappresentanza dei consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, che opera esclusivamente a livello nazionale, il che collima con la disciplina dettata nell'art. 70 del d.P.R. n. 616 sotto la rubrica "calamita' naturali", nonche' nell'art. 71 alla lett. e), che mantiene allo Stato competenze rispetto alle quali l'automazione dei dati statistici e contabili relativi alle dette calamita' e alla gestione dei consorzi di difesa di cui all'art. 10 della legge n. 590 del 1981, e' strumentalmente collegata. Pertanto, non sono costituzionalmente illegittime le disposizioni degli artt. 6 e 11, quarto e quinto comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194, concernente interventi a sostegno dell'agricoltura, che prevedono la concessione di un concorso nel pagamento degli interessi, a favore dei "consorzi nazionali di cooperative agricole" e delle "cooperative agricole di rilevanza nazionale", sui mutui contratti "per il coordinamento e lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative medesime", nonche' la concessione di un contributo straordinario, nella misura massima di lire due miliardi, a favore dell'Associazione nazionale dei Consorzi di difesa, per la realizzazione di un progetto di automazione del trattamento dei dati statistici e contabili riguardanti le calamita' naturali e la gestione dei consorzi di difesa. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - delle questioni di legittimita' costituzionale delle norme succitate).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte