Sentenza 357/1985 (ECLI:IT:COST:1985:357)
Massima numero 11300
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
18/12/1985; Decisione del
18/12/1985
Deposito del 21/12/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 357/85 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCE AUTONOME IN GENERE - AGRICOLTURA - FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE NEL SETTORE - CONTRIBUTI ED ALTRE PROVVIDENZE ASSEGNATE ALLE DETTE PROVINCE - VINCOLI DI UTILIZZAZIONE E DESTINAZIONE - DETERMINAZIONE NELL'IMPIEGO DELLE SOMME EROGATE - OMESSA PREVISIONE DELL'INTERVENTO DELLA PROVINCIA - INCOMPATIBILITA' CON LE ESIGENZE ED IL RANGO DELL'AUTONOMIA SPECIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - l 1 agosto 1981, n. 423, art. 17. - cst art. 119; stta dpr 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8 n. 21, 9 n. 3, 16, primo comma, e 78; dpr 22 marzo 1974, n. 279, art. 8; dpr 31 luglio 1978, n. 1017.
SENT. 357/85 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCE AUTONOME IN GENERE - AGRICOLTURA - FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE NEL SETTORE - CONTRIBUTI ED ALTRE PROVVIDENZE ASSEGNATE ALLE DETTE PROVINCE - VINCOLI DI UTILIZZAZIONE E DESTINAZIONE - DETERMINAZIONE NELL'IMPIEGO DELLE SOMME EROGATE - OMESSA PREVISIONE DELL'INTERVENTO DELLA PROVINCIA - INCOMPATIBILITA' CON LE ESIGENZE ED IL RANGO DELL'AUTONOMIA SPECIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - l 1 agosto 1981, n. 423, art. 17. - cst art. 119; stta dpr 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8 n. 21, 9 n. 3, 16, primo comma, e 78; dpr 22 marzo 1974, n. 279, art. 8; dpr 31 luglio 1978, n. 1017.
Testo
L'art. 17 della legge 1 agosto 1981, n. 423 - a norma del quale "Le Regioni a Statuto ordinario e speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni professionali, sindacali e cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, nonche' le associazioni e le unioni dei produttori di cui alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, e legge 27 luglio 1967, n. 622, possono apportare all'occorrenza, secondo propri programmi d'intervento, eventuali variazioni alla devoluzione delle somme loro assegnate, nell'ambito delle destinazioni di cui alla presente legge" - incide sull'autonomia delle suddette Province in materia di agricoltura, vincolandola dettagliatamente nella utilizzazione e destinazione delle somme ad esse attribuite dallo Stato per interventi nel settore, cosi' valicando i poteri d'indirizzo e coordinamento spettanti allo Stato in forza dell'art. 119 Cost., i quali avrebbero consentito solo che le Province in questione fossero vincolate ad utilizzare gli stanziamenti secondo le finalita' generali di detta legge, ma non specificamente in relazione a singole destinazioni prefigurate dalla legge stessa. Pertanto, l'articolo surriportato e' costituzionalmente illegittimo nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano - per contrasto con l'art. 119 Cost. (restando assorbiti i profili di contrasto con gli artt. 8 n. 21, 9 n. 3, 16, primo comma, e 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e con le relative norme di attuazione di cui all'art. 8 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, e d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017) -, ad eccezione della parte in cui la disciplina ivi posta si riferisce alle previsioni degli artt. 5 e 7 della medesima legge, in quanto la destinazione delle spese in essi previste discende inderogabilmente dall'adempimento del precetto dell'art. 11 Cost. e dalla connessa osservanza del Trattato istitutivo della CEE. - S. n. 37/1966.
L'art. 17 della legge 1 agosto 1981, n. 423 - a norma del quale "Le Regioni a Statuto ordinario e speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni professionali, sindacali e cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, nonche' le associazioni e le unioni dei produttori di cui alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, e legge 27 luglio 1967, n. 622, possono apportare all'occorrenza, secondo propri programmi d'intervento, eventuali variazioni alla devoluzione delle somme loro assegnate, nell'ambito delle destinazioni di cui alla presente legge" - incide sull'autonomia delle suddette Province in materia di agricoltura, vincolandola dettagliatamente nella utilizzazione e destinazione delle somme ad esse attribuite dallo Stato per interventi nel settore, cosi' valicando i poteri d'indirizzo e coordinamento spettanti allo Stato in forza dell'art. 119 Cost., i quali avrebbero consentito solo che le Province in questione fossero vincolate ad utilizzare gli stanziamenti secondo le finalita' generali di detta legge, ma non specificamente in relazione a singole destinazioni prefigurate dalla legge stessa. Pertanto, l'articolo surriportato e' costituzionalmente illegittimo nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano - per contrasto con l'art. 119 Cost. (restando assorbiti i profili di contrasto con gli artt. 8 n. 21, 9 n. 3, 16, primo comma, e 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e con le relative norme di attuazione di cui all'art. 8 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, e d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017) -, ad eccezione della parte in cui la disciplina ivi posta si riferisce alle previsioni degli artt. 5 e 7 della medesima legge, in quanto la destinazione delle spese in essi previste discende inderogabilmente dall'adempimento del precetto dell'art. 11 Cost. e dalla connessa osservanza del Trattato istitutivo della CEE. - S. n. 37/1966.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 78
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974
n. 279
art. 8
decreto del Presidente della Repubblica 31/07/1978
n. 1017
art. 0