Sentenza 357/1985 (ECLI:IT:COST:1985:357)
Massima numero 11301
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  18/12/1985;  Decisione del  18/12/1985
Deposito del 21/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11300  11302  11303  11304


Titolo
SENT. 357/85 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCE AUTONOME IN GENERE - AGRICOLTURA - QUOTA DEL GETTITO ERARIALE RISERVATA AD OGNUNA DELLE DETTE PROVINCE - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE, IN PARTICOLARE, DELL'ART. 78 DELLO STATUTO - INSUSSISTENZA - DEFINIZIONE DELLA QUOTA AFFIDATA ALL'ACCORDO FRA GOVERNO E PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE - PROCEDIMENTO NON LESIVO DELLA GUARENTIGIA DELL'AUTONOMIA SPECIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 1 agosto 1981, n. 413, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14 e 16. - stta dpr 31 agosto 1972, n. 670, art. 78.

Testo
L'art. 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concerne le modalita' procedurali ed i criteri per la determinazione di una quota del gettito erariale che, limitatamente ai tributi in detta norma indicati, e' riservata alle Province autonome di Trento e di Bolzano; ma la guarentigia dell'autonomia speciale e' affidata all'accordo fra il Governo ed il Presidente della Giunta provinciale, che definisce annualmente la quota in discorso e soltanto in quella sede si tiene conto - in base ai parametri della popolazione e del territorio - delle spese per gli interventi generali disposti dallo Stato nella restante parte del territorio nazionale e negli stessi settori di competenza delle Province, mentre all'ente autonomo non spetta una quota, automaticamente individuata secondo i due suddetti indici, per gli interventi generali dello Stato, potendo esso pretendere l'osservanza dei principi stabiliti nell'art. 78 non di fronte a singole leggi di stanziamento ma solo in rapporto all'arco di tempo ed al relativo flusso delle spese, cui deve necessariamente riferirsi l'accordo prescritto per definire l'ammontare del gettito erariale che gli spetta. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge 1 agosto 1981, n. 423, riguardante gli interventi statali per l'agricoltura, nel suo complesso e, in particolare, degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14 e 16, sollevata dalla Provincia di Bolzano in quanto non sarebbero stati rispettati i principi contenuti nella disposizione statutaria succitata allo scopo di adeguare le finanze delle Province autonome al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dallo Statuto stesso). - S. nn. 180/1976; 356/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 78

Altri parametri e norme interposte