Sentenza 357/1985 (ECLI:IT:COST:1985:357)
Massima numero 11303
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
18/12/1985; Decisione del
18/12/1985
Deposito del 21/12/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 357/85 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCE AUTONOME IN GENERE - AGRICOLTURA - CONCESSIONE DI INDENNITA' ED EROGAZIONE DI SPESE FINALIZZATE AD ADEMPIMENTI IMPOSTI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA - OSSERVANZA DELL'ART. 11 COST. - RIPARTIZIONE DI COMPETENZE FRA STATO E REGIONI IN ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE - NON RISULTANO LESI I PRINCIPI DELL'AUTONOMIA E DEL DECENTRAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 1 agosto 1981, n. 423, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14 e 16. - stta dpr 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8 n. 21, 9 n. 3 e 16, primo comma; dpr 22 marzo 1974, n. 279, art. 8; dpr 31 luglio 1978, n. 1017.
SENT. 357/85 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCE AUTONOME IN GENERE - AGRICOLTURA - CONCESSIONE DI INDENNITA' ED EROGAZIONE DI SPESE FINALIZZATE AD ADEMPIMENTI IMPOSTI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA - OSSERVANZA DELL'ART. 11 COST. - RIPARTIZIONE DI COMPETENZE FRA STATO E REGIONI IN ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE - NON RISULTANO LESI I PRINCIPI DELL'AUTONOMIA E DEL DECENTRAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 1 agosto 1981, n. 423, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14 e 16. - stta dpr 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8 n. 21, 9 n. 3 e 16, primo comma; dpr 22 marzo 1974, n. 279, art. 8; dpr 31 luglio 1978, n. 1017.
Testo
Le competenze primarie riconosciute alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura se rendono illegittime norme di dettaglio statali che, come tali, travalicano i poteri di indirizzo e coordinamento spettanti allo Stato nell'interesse nazionale, non impediscono normative statali che trovino supporto in altri limiti all'autonomia delle dette Province stabiliti in norme costituzionali. Il che avviene per le disposizioni degli artt. 5 e 7 della legge statale 1 agosto 1981, n. 423, concernente interventi per l'agricoltura, che destinano le spese erogate alla concessione di indennita' e ad altri adempimenti ai sensi della normativa comunitaria e percio' perseguono finalita' imposte dall'osservanza dell'art. 11 Cost.. Tale legge, d'altronde, provvede a ripartire fra Stato e Regioni le competenze che servono, nel suo ambito di applicazione, ad attuare le direttive comunitarie, e il criterio al riguardo adottato non offende i principi dell'autonomia e del decentramento, ne' il legislatore si e' da esso discostato nel produrre i detti articoli. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 8 n. 21, 9 n. 3 e 16, primo comma, dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige ed alle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, art. 8 e al d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 - della questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni succitate per preteso contrasto con le attribuzioni di competenza legislativa primaria e di competenza amministrativa delle Province autonome in materia di agricoltura, in quanto le dette norme e quelle degli artt. 1, 2, 3, 4, 8, 12, 14 e 16 della stessa legge, anche impugnate, contengono tutte statuizioni di carattere "specificamente operativo ed immediatamente precettivo", le quali vincolano l'impiego delle somme stanziate alle singole destinazioni di spesa, pongono limiti massimi e minimi (quanto al concorso nei pagamenti degli interessi e all'ammontare dei contributi consentiti), individuano modalita', criteri di erogazione e beneficiari delle provvidenze). - Sull'art. 11 della Costituzione, in riferimento alla normativa comunitaria, v. S. n. 256/1985. - Sulla legge 1 agosto 1981, n. 423, v. S. n. 81/1979.
Le competenze primarie riconosciute alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura se rendono illegittime norme di dettaglio statali che, come tali, travalicano i poteri di indirizzo e coordinamento spettanti allo Stato nell'interesse nazionale, non impediscono normative statali che trovino supporto in altri limiti all'autonomia delle dette Province stabiliti in norme costituzionali. Il che avviene per le disposizioni degli artt. 5 e 7 della legge statale 1 agosto 1981, n. 423, concernente interventi per l'agricoltura, che destinano le spese erogate alla concessione di indennita' e ad altri adempimenti ai sensi della normativa comunitaria e percio' perseguono finalita' imposte dall'osservanza dell'art. 11 Cost.. Tale legge, d'altronde, provvede a ripartire fra Stato e Regioni le competenze che servono, nel suo ambito di applicazione, ad attuare le direttive comunitarie, e il criterio al riguardo adottato non offende i principi dell'autonomia e del decentramento, ne' il legislatore si e' da esso discostato nel produrre i detti articoli. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 8 n. 21, 9 n. 3 e 16, primo comma, dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige ed alle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, art. 8 e al d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 - della questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni succitate per preteso contrasto con le attribuzioni di competenza legislativa primaria e di competenza amministrativa delle Province autonome in materia di agricoltura, in quanto le dette norme e quelle degli artt. 1, 2, 3, 4, 8, 12, 14 e 16 della stessa legge, anche impugnate, contengono tutte statuizioni di carattere "specificamente operativo ed immediatamente precettivo", le quali vincolano l'impiego delle somme stanziate alle singole destinazioni di spesa, pongono limiti massimi e minimi (quanto al concorso nei pagamenti degli interessi e all'ammontare dei contributi consentiti), individuano modalita', criteri di erogazione e beneficiari delle provvidenze). - Sull'art. 11 della Costituzione, in riferimento alla normativa comunitaria, v. S. n. 256/1985. - Sulla legge 1 agosto 1981, n. 423, v. S. n. 81/1979.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974
n. 279
art. 8
decreto del Presidente della Repubblica 31/07/1978
n. 1017
art. 0