Sentenza 7/2021 (ECLI:IT:COST:2021:7)
Massima numero 43553
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  03/12/2020;  Decisione del  03/12/2020
Deposito del 22/01/2021; Pubblicazione in G. U. 27/01/2021
Massime associate alla pronuncia:  43548  43549  43550  43551  43552  43554


Titolo
Thema decidendum - Ricognizione dei parametri - Evocazione, da parte del ricorrente, sia di quello statutario che costituzionale - Applicazione della clausola di maggior favore - Conseguente esame della questione sotto il solo profilo della violazione del parametro costituzionale.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 67, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2019, ai fini dello scrutinio nel merito rileva il parametro di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., e non quello statutario parimenti evocato (art. 5, n. 16, dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia). La competenza assegnata alle Regioni in tema di «tutela della salute» dalla norma costituzionale indicata, infatti, è più favorevole rispetto a quanto previsto dallo statuto di autonomia della Regione resistente in materia di «igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera». (Precedente citato: sentenza n. 98 del 2007).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  06/08/2019  n. 13  art. 9  co. 67

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte