Sentenza 359/1985 (ECLI:IT:COST:1985:359)
Massima numero 11310
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente PALADIN - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
18/12/1985; Decisione del
18/12/1985
Deposito del 21/12/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 359/85 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - PAESAGGIO - COSTITUISCE VALORE PRIMARIO DELL'ORDINAMENTO - IMPEGNA TUTTE LE PUBBLICHE ISTITUZIONI A CONCORRERE ALLA SUA TUTELA E PROMOZIONE - RICHIESTA DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLO STATO FINALIZZATE ALLA TUTELA DI ESSO - ASSUNTA INVASIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - INSUSSISTENZA - OTTEMPERANZA AL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE RECIPROCA NEI RAPPORTI TRA I DUE ENTI - POTERE DI RICHIEDERE DETTE INFORMAZIONI - SPETTANZA ALLO STATO. - circm 20 aprile 1982, n. 3763/6; circm 30 marzo 1984, n. 1769/VIII, 3A3; comun 30 giugno 1984, n. 1059/VIII/3B11; comun 3 luglio 1984, n. 3596/VIII/EB11; comun 4 luglio, n. 3038/VIII/ 3A3; comun 4 luglio 1984, n. 3038/VIII/3B11. - dpr 24 luglio 1977, n. 616, artt. 80 e 82. - cst art. 118.
SENT. 359/85 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - PAESAGGIO - COSTITUISCE VALORE PRIMARIO DELL'ORDINAMENTO - IMPEGNA TUTTE LE PUBBLICHE ISTITUZIONI A CONCORRERE ALLA SUA TUTELA E PROMOZIONE - RICHIESTA DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLO STATO FINALIZZATE ALLA TUTELA DI ESSO - ASSUNTA INVASIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - INSUSSISTENZA - OTTEMPERANZA AL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE RECIPROCA NEI RAPPORTI TRA I DUE ENTI - POTERE DI RICHIEDERE DETTE INFORMAZIONI - SPETTANZA ALLO STATO. - circm 20 aprile 1982, n. 3763/6; circm 30 marzo 1984, n. 1769/VIII, 3A3; comun 30 giugno 1984, n. 1059/VIII/3B11; comun 3 luglio 1984, n. 3596/VIII/EB11; comun 4 luglio, n. 3038/VIII/ 3A3; comun 4 luglio 1984, n. 3038/VIII/3B11. - dpr 24 luglio 1977, n. 616, artt. 80 e 82. - cst art. 118.
Testo
L'art. 9 Cost. erige il valore estetico-culturale riferito (anche) alla forma del territorio a valore primario dell'ordinamento, e correlativamente impegna tutte le pubbliche istituzioni, e particolarmente lo Stato e le Regioni, a concorrere alla sua tutela e promozione; cosicche' non puo' ritenersi ingiustificata la pretesa dello Stato (collegata all'art. 2 del d.P.R. n. 805 del 1975 sull'organizzazione del Ministero dei beni culturali e ambientali, che, disponendo, espressamente al di la' della specifica normativa sulla devoluzione di competenze emanata o in via di emanazione, obbliga la Regione a collaborare con l'amministrazione statale nell'attivita' di tutela del valore in questione) di ottenere da detti enti, come da altri organi o soggetti pubblici, informazioni finalizzate alla tutela del paesaggio. Tanto piu' che essa trova immediato riscontro nel principio di leale cooperazione reciproca nei rapporti intercorrenti tra lo Stato e le Regioni, la cui piu' elementare e generale espressione sta nell'imposizione del dovere di mutua informazione (art. 3, ultimo comma, legge n. 382 del 1975). Pertanto, non invade la sfera delle competenze regionali la richiesta statale di informazioni finalizzate alla tutela del paesaggio. (Spettanza allo Stato del potere di richiedere informazioni dalle Regioni interessate, ai fini dell'assunzione di decisioni riguardanti opere atte ad incidere direttamente sull'interesse paesaggistico ovvero per la individuazione di beni di interesse paesaggistico). - Sul principio di cooperazione dei rapporti fra Stato e Regioni in tema di paesaggio, S. n. 94/1985.
L'art. 9 Cost. erige il valore estetico-culturale riferito (anche) alla forma del territorio a valore primario dell'ordinamento, e correlativamente impegna tutte le pubbliche istituzioni, e particolarmente lo Stato e le Regioni, a concorrere alla sua tutela e promozione; cosicche' non puo' ritenersi ingiustificata la pretesa dello Stato (collegata all'art. 2 del d.P.R. n. 805 del 1975 sull'organizzazione del Ministero dei beni culturali e ambientali, che, disponendo, espressamente al di la' della specifica normativa sulla devoluzione di competenze emanata o in via di emanazione, obbliga la Regione a collaborare con l'amministrazione statale nell'attivita' di tutela del valore in questione) di ottenere da detti enti, come da altri organi o soggetti pubblici, informazioni finalizzate alla tutela del paesaggio. Tanto piu' che essa trova immediato riscontro nel principio di leale cooperazione reciproca nei rapporti intercorrenti tra lo Stato e le Regioni, la cui piu' elementare e generale espressione sta nell'imposizione del dovere di mutua informazione (art. 3, ultimo comma, legge n. 382 del 1975). Pertanto, non invade la sfera delle competenze regionali la richiesta statale di informazioni finalizzate alla tutela del paesaggio. (Spettanza allo Stato del potere di richiedere informazioni dalle Regioni interessate, ai fini dell'assunzione di decisioni riguardanti opere atte ad incidere direttamente sull'interesse paesaggistico ovvero per la individuazione di beni di interesse paesaggistico). - Sul principio di cooperazione dei rapporti fra Stato e Regioni in tema di paesaggio, S. n. 94/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte