Sentenza 359/1985 (ECLI:IT:COST:1985:359)
Massima numero 11315
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente PALADIN - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
18/12/1985; Decisione del
18/12/1985
Deposito del 21/12/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 359/85 G. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - RIVENDICAZIONE DI POTERI DELEGATI DALLO STATO ALLE REGIONI - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
SENT. 359/85 G. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - RIVENDICAZIONE DI POTERI DELEGATI DALLO STATO ALLE REGIONI - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
Testo
In linea di principio, le attribuzioni soltanto delegate alle Regioni non sono difendibili con il rimedio del conflitto di attribuzioni, al quale e' dato far ricorso solo per la tutela delle competenze che sono proprie delle Regioni. A maggior ragione questo vale per quelle competenze delegate che risultano attenuate dalla conservazione allo Stato di poteri concorrenti, posto che in tal caso la volonta' della legge di consentire l'intervento concorrente dello Stato ai fini della estensione ed effettivita' della tutela esclude la garanzia costituzionale prevista in genere per le competenze oggetto di delega a detti enti. Sono pertanto inammissibili i conflitti di attribuzione riguardanti competenze delegate alle Regioni con le quali concorrono poteri dello Stato. (Inammissibilita' dei conflitti di attribuzione sollevati, rivendicando attribuzioni delegate, dalla Regione Abruzzo contro la nota del Ministero dei beni culturali ed ambientali 20 giugno 1984, con ricorso notificato il 16 agosto 1984; dalla Regione Toscana contro la nota dello stesso Ministero in data 25 gennaio 1985, con ricorso notificato il 4 aprile 1985; dalla Regione Abruzzo contro la nota del medesimo Ministero datata 14 luglio 1984, con ricorso notificato il 20 settembre 1984).
In linea di principio, le attribuzioni soltanto delegate alle Regioni non sono difendibili con il rimedio del conflitto di attribuzioni, al quale e' dato far ricorso solo per la tutela delle competenze che sono proprie delle Regioni. A maggior ragione questo vale per quelle competenze delegate che risultano attenuate dalla conservazione allo Stato di poteri concorrenti, posto che in tal caso la volonta' della legge di consentire l'intervento concorrente dello Stato ai fini della estensione ed effettivita' della tutela esclude la garanzia costituzionale prevista in genere per le competenze oggetto di delega a detti enti. Sono pertanto inammissibili i conflitti di attribuzione riguardanti competenze delegate alle Regioni con le quali concorrono poteri dello Stato. (Inammissibilita' dei conflitti di attribuzione sollevati, rivendicando attribuzioni delegate, dalla Regione Abruzzo contro la nota del Ministero dei beni culturali ed ambientali 20 giugno 1984, con ricorso notificato il 16 agosto 1984; dalla Regione Toscana contro la nota dello stesso Ministero in data 25 gennaio 1985, con ricorso notificato il 4 aprile 1985; dalla Regione Abruzzo contro la nota del medesimo Ministero datata 14 luglio 1984, con ricorso notificato il 20 settembre 1984).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte