Sentenza 360/1985 (ECLI:IT:COST:1985:360)
Massima numero 11316
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  18/12/1985;  Decisione del  18/12/1985
Deposito del 21/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 360/85. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO MORTALE DELL'ASSICURATO - RENDITA SPETTANTE AI SUPERSTITI - ORFANO DI ENTRAMBI I GENITORI ED ORFANO DELL'UNICO GENITORE NATURALE CHE LO HA RICONOSCIUTO - CRITERI DI RIPARTIZIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - dpr 30 giugno 1965, n. 1124, art. 85. - cst art. 3.

Testo
L'art. 85 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in base al quale, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, escludendo che la stessa rendita possa essere attribuita anche all'orfano dell'unico genitore naturale che lo ha riconosciuto, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza in quanto appare identica la situazione di abbandono di bisogno in cui viene a trovarsi l'orfano sia che l'infortunio lo abbia privato di entrambi i genitori, sia che lo abbia privato dell'unico genitore che lo aveva riconosciuto. Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 85 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui esclude che all'orfano dell'unico genitore naturale che lo abbia riconosciuto possa essere attribuita la rendita nella misura del quaranta per cento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte