Sentenza 7/2021 (ECLI:IT:COST:2021:7)
Massima numero 43554
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  03/12/2020;  Decisione del  03/12/2020
Deposito del 22/01/2021; Pubblicazione in G. U. 27/01/2021
Massime associate alla pronuncia:  43548  43549  43550  43551  43552  43553


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Strutture residenziali per anziani non autosufficienti - Autorizzazione di nuove strutture accreditate - Sospensione della presentazione delle domande sino alla conclusione del processo di accreditamento di quelle già autorizzate all'esercizio in via definitiva o in deroga temporanea - Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e della libertà di iniziativa economica privata - Illegittimità costituzionale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 41, primo comma, e 117, terzo comma, Cost. - l'art. 9, comma 67, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2019 che, per consentire la rivalutazione del fabbisogno complessivo regionale, sospende la presentazione delle domande per l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture residenziali per anziani non autosufficienti sino alla conclusione del processo di accreditamento delle strutture già autorizzate all'esercizio in via definitiva o in deroga temporanea. La norma impugnata dal Governo contraddice il principio fondamentale, desumibile dall'art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, per cui l'autorizzazione non è subordinata alla verifica di compatibilità con il "fabbisogno programmato" delle prestazioni LEA rese dalla Regione, bensì a quella con il "fabbisogno complessivo" e attuale nella Regione, che è stabilito senza che risulti determinante la circostanza se tali prestazioni saranno richieste al Servizio sanitario regionale o, invece, saranno rese in regime di diritto privato. Inoltre, la norma impugnata introduce una indebita barriera all'ingresso nel mercato delle prestazioni sanitarie in questione - che si traduce in una posizione di privilegio degli operatori in questo già presenti -, in contrasto, altresì, con la libertà formale di accesso al mercato.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  06/08/2019  n. 13  art. 9  co. 67

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte