Sentenza 362/1985 (ECLI:IT:COST:1985:362)
Massima numero 11318
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
18/12/1985; Decisione del
18/12/1985
Deposito del 21/12/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 362/85. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - GIUDIZIO PROMOSSO DAL DATORE DI LAVORO - SCELTA DEL FORO - ASSERITO TRATTAMENTO DI FAVORE NEI CONFRONTI DELLA POSIZIONE PROCESSUALE DEL LAVORATORE NON RISCONTRABILE NEL CASO IN CUI IL DATORE DI LAVORO ASSUMA LA VESTE DI ATTORE - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI RIMESSE AL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'. - pc art. 413, secondo comma. - cst art. 3, primo e secondo comma, 35 e 24.
SENT. 362/85. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - GIUDIZIO PROMOSSO DAL DATORE DI LAVORO - SCELTA DEL FORO - ASSERITO TRATTAMENTO DI FAVORE NEI CONFRONTI DELLA POSIZIONE PROCESSUALE DEL LAVORATORE NON RISCONTRABILE NEL CASO IN CUI IL DATORE DI LAVORO ASSUMA LA VESTE DI ATTORE - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI RIMESSE AL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'. - pc art. 413, secondo comma. - cst art. 3, primo e secondo comma, 35 e 24.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 413, comma secondo, c.p.c. (sub art. 1, l. 11 agosto 1973, n. 533), sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo e secondo, 35 e 24 Cost., in quanto consentirebbe al datore di lavoro, che indossi la veste di attore, di evocare il lavoratore avanti il giudice del luogo della azienda, allorquando il rapporto si svolga nell'ambito della dipendenza dell'azienda. Non rientra, infatti, nei poteri della Corte costituzionale emanare - come le viene richiesto - una sentenza norma che, per un verso limiti l'applicabilita' della disposizione impugnata alle controversie individuali di lavoro promosse dal lavoratore e, per altro verso, le affianchi una nuova disposizione, che non consenta all'attore datore di lavoro di adire il giudice del luogo dell'azienda, ove oggetto della domanda, sia un rapporto di lavoro di addetto a dipendenza.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 413, comma secondo, c.p.c. (sub art. 1, l. 11 agosto 1973, n. 533), sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo e secondo, 35 e 24 Cost., in quanto consentirebbe al datore di lavoro, che indossi la veste di attore, di evocare il lavoratore avanti il giudice del luogo della azienda, allorquando il rapporto si svolga nell'ambito della dipendenza dell'azienda. Non rientra, infatti, nei poteri della Corte costituzionale emanare - come le viene richiesto - una sentenza norma che, per un verso limiti l'applicabilita' della disposizione impugnata alle controversie individuali di lavoro promosse dal lavoratore e, per altro verso, le affianchi una nuova disposizione, che non consenta all'attore datore di lavoro di adire il giudice del luogo dell'azienda, ove oggetto della domanda, sia un rapporto di lavoro di addetto a dipendenza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte