Ordinanza 363/1985 (ECLI:IT:COST:1985:363)
Massima numero 11319
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  18/12/1985;  Decisione del  18/12/1985
Deposito del 21/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 363/85. ISTRUZIONE PUBBLICA - RELIGIONE CATTOLICA - INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE ELEMENTARI - CRITERI - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. - rd 5 febbraio 1928, n. 577, artt. 27, 28, 29 e 30 in relazione all'art. 122 rd 26 aprile 1928, n. 1297; dpr 14 giugno 1955, n. 503; l 27 maggio 1929, n. 810, art. 36. - cst artt. 3, 7, 8, 19, 21, 29, 30 e 34.

Testo
Va ordinata la restituzione al giudice a quo degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 27, 28, 29 e 30 r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, in relazione all'art. 112 r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 e al d.P.R. 14 giugno 1955, n. 503, nonche' dell'art. 36 l. 27 maggio 1929, n. 810, sollevato in quanto tali norme, considerando la religione cattolica come fondamento e coronamento dell'istruzione elementare, contrasterebbero con gli artt. 3, 7, 8, 19, 21, 29, 30, 31, 33 e 34 Cost.. Infatti, nelle more della decisione, e' stata pubblicata, sulla G.U. n. 28 del 10 aprile 1985, la l. 25 marzo 1985, n. 121, che autorizza "Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la S. Sede" e lo scambio degli strumenti di ratifica con la S. Sede e' avvenuta il 3 giugno 1985 (come da comunicato in Gazzetta Ufficiale 20 giugno 1985, n. 144). Cosicche' attualmente, ai sensi dell'art. 1 del Protocollo addizionale 18 febbraio 1984, e' espressamente sancito che "si considera non piu' in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano", mentre l'art. 9, punto 2, dell'Accordo, si limita ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole non universitarie, sulla premessa che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, ma proclama contestualmente il rispetto per la liberta' di coscienza e per la responsabilita' educativa dei genitori, garantendo a tutti il diritto di scegliere se avvalersi o non di detto insegnamento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 7

Costituzione  art. 8

Costituzione  art. 19

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 30

Costituzione  art. 34

Altri parametri e norme interposte