Ordinanza 364/1985 (ECLI:IT:COST:1985:364)
Massima numero 11320
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente PALADIN - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
18/12/1985; Decisione del
18/12/1985
Deposito del 21/12/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 364/85. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE TOSCANA - TRASFERIMENTO DI FUNZIONI, BENI E PERSONALE ALLA REGIONE - ISTITUTI DI INCREMENTO IPPICO - ENTRATA IN VIGORE DI NUOVA NORMATIVA CHE DISPONE IL TRASFERIMENTO DI CUI IL RICORSO REGIONALE LAMENTAVA LA MANCATA PREVISIONE - SOPRAGGIUNTA CARENZA DI INTERESSE AL RICORSO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - dpr 31 marzo 1979. - cst artt. 117 e 118; dpr 24 luglio 1977, n. 616, artt. 75, 113 e 122; dl 18 agosto 1978, n. 181 conv. in l 21 ottobre 1978, n. 641, art. 1 bis.
ORD. 364/85. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE TOSCANA - TRASFERIMENTO DI FUNZIONI, BENI E PERSONALE ALLA REGIONE - ISTITUTI DI INCREMENTO IPPICO - ENTRATA IN VIGORE DI NUOVA NORMATIVA CHE DISPONE IL TRASFERIMENTO DI CUI IL RICORSO REGIONALE LAMENTAVA LA MANCATA PREVISIONE - SOPRAGGIUNTA CARENZA DI INTERESSE AL RICORSO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - dpr 31 marzo 1979. - cst artt. 117 e 118; dpr 24 luglio 1977, n. 616, artt. 75, 113 e 122; dl 18 agosto 1978, n. 181 conv. in l 21 ottobre 1978, n. 641, art. 1 bis.
Testo
E' inammissibile il ricorso della Regione Toscana avverso il d.P.R. 31 marzo 1979, proposto in quanto esso lederebbe la sfera di attribuzioni della Regione, determinata dagli artt. 117 e 118 Cost., e dagli artt. 75, 113 e 122 d.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 e dall'art. 1-bis d.l. n. 181 del 18 agosto 1978, convertito in legge n. 641 del 21 ottobre 1978, in quanto non ha previsto il trasferimento del personale dell'Istituto di incremento ippico di Pisa, contestualmente al trasferimento delle relative funzioni e beni. Invero, alla data del ricorso (19 luglio 1979), il Ministero per l'agricoltura e per le foreste aveva gia' provveduto, (decreto 20 giugno 1979), a "mettere a disposizione" della Regione Toscana, con decorrenza 1 gennaio precedente, il personale del soppresso Istituto di incremento ippico di Pisa, venendo cosi' meno il concreto interesse della Regione ad una pronuncia della Corte.
E' inammissibile il ricorso della Regione Toscana avverso il d.P.R. 31 marzo 1979, proposto in quanto esso lederebbe la sfera di attribuzioni della Regione, determinata dagli artt. 117 e 118 Cost., e dagli artt. 75, 113 e 122 d.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 e dall'art. 1-bis d.l. n. 181 del 18 agosto 1978, convertito in legge n. 641 del 21 ottobre 1978, in quanto non ha previsto il trasferimento del personale dell'Istituto di incremento ippico di Pisa, contestualmente al trasferimento delle relative funzioni e beni. Invero, alla data del ricorso (19 luglio 1979), il Ministero per l'agricoltura e per le foreste aveva gia' provveduto, (decreto 20 giugno 1979), a "mettere a disposizione" della Regione Toscana, con decorrenza 1 gennaio precedente, il personale del soppresso Istituto di incremento ippico di Pisa, venendo cosi' meno il concreto interesse della Regione ad una pronuncia della Corte.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 75
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 113
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 122
decreto legge 18/08/1978
n. 181
art. 1 bis
legge 21/10/1978
n. 641
art. 0