Sentenza 368/1985 (ECLI:IT:COST:1985:368)
Massima numero 11324
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
19/12/1985; Decisione del
19/12/1985
Deposito del 30/12/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 368/85. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - FRODI ALIMENTARI - DECOLORAZIONE DEGLI OLI DI SEMI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DELLA INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - CONTRASTO DEDOTTO IN VIA IPOTETICA E INDETERMINATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - l 27 gennaio 1968, n. 35, art. 3. - cst art. 41, comma primo.
SENT. 368/85. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - FRODI ALIMENTARI - DECOLORAZIONE DEGLI OLI DI SEMI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DELLA INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - CONTRASTO DEDOTTO IN VIA IPOTETICA E INDETERMINATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - l 27 gennaio 1968, n. 35, art. 3. - cst art. 41, comma primo.
Testo
Il giudizio di legittimita' costituzionale non puo' validamente radicarsi quando in esso venga dedotto il contrasto meramente potenziale di una norma di legge con un dato parametro costituzionale, ovvero quando siano incerti i termini in cui la questione giudicanda viene proposta. In particolare, nei giudizi che assumono come parametri le norme costituzionali sulle liberta' economiche, la chiarezza sull'an e sul quantum dell'eventuale pregiudizio arrecato ai privati e' essenziale perche' possa compiersi quell'analisi di corrispondenza fra mezzi e fine che e' imposta dalla stessa struttura finalistica delle norme costituzionali di raffronto. (Inammissibilita', perche' proposta in via ipotetica ed imprecisa, nonche' senza determinare il pregiudizio alla liberta' di iniziativa economica privata, della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 41, primo comma, Cost. - dell'art. 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 - a norma del quale "gli oli di semi, destinati al consumo alimentare, devono essere esenti da coloranti aggiunti" e sono stabilite le caratteristiche che la decolorazione deve avere - nella parte in cui tale disposizione "impedisce o comunque rende estremamente difficile la produzione e commmercializzazione di determinati oli di semi, quali l'olio di vinaccioli").
Il giudizio di legittimita' costituzionale non puo' validamente radicarsi quando in esso venga dedotto il contrasto meramente potenziale di una norma di legge con un dato parametro costituzionale, ovvero quando siano incerti i termini in cui la questione giudicanda viene proposta. In particolare, nei giudizi che assumono come parametri le norme costituzionali sulle liberta' economiche, la chiarezza sull'an e sul quantum dell'eventuale pregiudizio arrecato ai privati e' essenziale perche' possa compiersi quell'analisi di corrispondenza fra mezzi e fine che e' imposta dalla stessa struttura finalistica delle norme costituzionali di raffronto. (Inammissibilita', perche' proposta in via ipotetica ed imprecisa, nonche' senza determinare il pregiudizio alla liberta' di iniziativa economica privata, della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 41, primo comma, Cost. - dell'art. 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 - a norma del quale "gli oli di semi, destinati al consumo alimentare, devono essere esenti da coloranti aggiunti" e sono stabilite le caratteristiche che la decolorazione deve avere - nella parte in cui tale disposizione "impedisce o comunque rende estremamente difficile la produzione e commmercializzazione di determinati oli di semi, quali l'olio di vinaccioli").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
co. 1
Altri parametri e norme interposte