Sentenza 370/1985 (ECLI:IT:COST:1985:370)
Massima numero 11326
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
19/12/1985; Decisione del
19/12/1985
Deposito del 30/12/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11327
Titolo
SENT. 370/85 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - AGRICOLTURA - CONTRIBUTI UNIFICATI - ESENZIONE - IMPRESE UBICATE SU TERRITORI MONTANI - ESONERO DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI UNIFICATI - TERRITORI CON ALTITUDINE INFERIORE AI 700 METRI S.L.M. - ESCLUSIONE DAL BENEFICIO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO FONDATA SULLA CONSIDERAZIONE DEL SOLO DATO ALTIMETRICO - IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - l 25 luglio 1952, n. 991, art. 8; dl 23 dicembre 1977, n. 942 (convertito nella l 27 febbraio 1978, n. 41), art. 7. - cst art. 3.
SENT. 370/85 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - AGRICOLTURA - CONTRIBUTI UNIFICATI - ESENZIONE - IMPRESE UBICATE SU TERRITORI MONTANI - ESONERO DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI UNIFICATI - TERRITORI CON ALTITUDINE INFERIORE AI 700 METRI S.L.M. - ESCLUSIONE DAL BENEFICIO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO FONDATA SULLA CONSIDERAZIONE DEL SOLO DATO ALTIMETRICO - IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - l 25 luglio 1952, n. 991, art. 8; dl 23 dicembre 1977, n. 942 (convertito nella l 27 febbraio 1978, n. 41), art. 7. - cst art. 3.
Testo
Non e' dato rinvenire alcuna ragionevole giustificazione nell'escludere l'esonero dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura per i terreni che, pur se a quota inferiore ai 700 metri sul livello del mare, presentano tuttavia sia i requisiti di altitudine, sie le imprescindibili (e talora addirittura in se' sufficienti) caratteristiche di bassa redditivita', dalla stessa legge contestualmente stabiliti perche' un territorio venga considerato montano. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 3 Cost. - gli artt. 8, legge 25 luglio 1952, n. 991 (provvedimenti in favore dei territori montani) e 7, d.l. 23 dicembre 1977, n. 942 (provvedimenti in materia previdenziale), convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, nelle parti in cui non prevedono l'esonero dal versamento dei detti contributi anche per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai 700 metri sul livello del mare.
Non e' dato rinvenire alcuna ragionevole giustificazione nell'escludere l'esonero dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura per i terreni che, pur se a quota inferiore ai 700 metri sul livello del mare, presentano tuttavia sia i requisiti di altitudine, sie le imprescindibili (e talora addirittura in se' sufficienti) caratteristiche di bassa redditivita', dalla stessa legge contestualmente stabiliti perche' un territorio venga considerato montano. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 3 Cost. - gli artt. 8, legge 25 luglio 1952, n. 991 (provvedimenti in favore dei territori montani) e 7, d.l. 23 dicembre 1977, n. 942 (provvedimenti in materia previdenziale), convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, nelle parti in cui non prevedono l'esonero dal versamento dei detti contributi anche per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai 700 metri sul livello del mare.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte