Ordinanza 8/2021 (ECLI:IT:COST:2021:8)
Massima numero 43196
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
26/01/2021; Decisione del
26/01/2021
Deposito del 26/01/2021; Pubblicazione in G. U. 27/01/2021
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento dell'associazione ANCE Sicilia nel giudizio in via principale - Richiesta tardiva di accesso agli atti del fascicolo di causa - Inammissibilità dell'istanza.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento dell'associazione ANCE Sicilia nel giudizio in via principale - Richiesta tardiva di accesso agli atti del fascicolo di causa - Inammissibilità dell'istanza.
Testo
È dichiarata inammissibile, per tardività, l'istanza di accesso agli atti del fascicolo di causa depositata da ANCE Sicilia nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dal Governo, degli artt. 4, commi 1 e 2, e 13 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019. Dopo le modifiche alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'art. 4-bis dispone che l'interveniente può chiedere di prendere visione e trarre copia degli atti processuali depositando l'istanza contestualmente all'atto di intervento, il quale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, deve avvenire entro venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio. Poiché la novella, vigente dal 20 gennaio 2020, è applicabile anche nei giudizi in corso, nelle ipotesi in cui l'atto di intervento sia stato depositato - come nel caso di specie - in precedenza, il suddetto termine di venti giorni decorre dalla data di entrata in vigore delle indicate modifiche. L'ANCE Sicilia, intervenuta ad opponendum con atto depositato il 15 novembre 2019, ha invece depositato l'istanza di accesso agli atti del fascicolo di causa solo in data 4 gennaio 2021. Resta impregiudicata ogni valutazione sull'ammissibilità dell'intervento in giudizio, che deve essere scrutinata unitamente al merito. (Precedenti citati: ordinanze n. 242 del 2020, n. 111 del 2020 e n. 37 del 2020).
È dichiarata inammissibile, per tardività, l'istanza di accesso agli atti del fascicolo di causa depositata da ANCE Sicilia nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dal Governo, degli artt. 4, commi 1 e 2, e 13 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019. Dopo le modifiche alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'art. 4-bis dispone che l'interveniente può chiedere di prendere visione e trarre copia degli atti processuali depositando l'istanza contestualmente all'atto di intervento, il quale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, deve avvenire entro venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio. Poiché la novella, vigente dal 20 gennaio 2020, è applicabile anche nei giudizi in corso, nelle ipotesi in cui l'atto di intervento sia stato depositato - come nel caso di specie - in precedenza, il suddetto termine di venti giorni decorre dalla data di entrata in vigore delle indicate modifiche. L'ANCE Sicilia, intervenuta ad opponendum con atto depositato il 15 novembre 2019, ha invece depositato l'istanza di accesso agli atti del fascicolo di causa solo in data 4 gennaio 2021. Resta impregiudicata ogni valutazione sull'ammissibilità dell'intervento in giudizio, che deve essere scrutinata unitamente al merito. (Precedenti citati: ordinanze n. 242 del 2020, n. 111 del 2020 e n. 37 del 2020).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
19/07/2019
n. 13
art. 4
co. 1
legge della Regione siciliana
19/07/2019
n. 13
art. 4
co. 2
legge della Regione siciliana
19/07/2019
n. 13
art. 13
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 4
co. 4
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 4 bis