Sentenza 371/1985 (ECLI:IT:COST:1985:371)
Massima numero 11328
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  19/12/1985;  Decisione del  19/12/1985
Deposito del 30/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 371/85. REGIONE SARDEGNA - FUNZIONI REGOLAMENTARI - SPETTANZA AL CONSIGLIO REGIONALE - ATTRIBUZIONE DI POTESTA' REGOLAMENTARE ALLA GIUNTA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - dpr 19 maggio 1950, n. 327, art. 4, secondo comma; lrsa 1 marzo 1956, n. 37, art. 2, n. 3. - stsa art. 27

Testo
L'art. 27 dello statuto speciale per la Sardegna riserva al Consiglio regionale non soltanto le funzioni legislative, ma anche le funzioni regolamentari attribuite alla Regione. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi l'art. 4, secondo comma, d.P.R. 19 maggio 1950, n. 327 - recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna - nella parte in cui prevede che i regolamenti di esecuzione delle leggi regionali siano approvati dalla Giunta regionale, nonche' l'art. 2, n. 3, della l. regionale sarda 7 marzo 1956, n. 37, il quale a sua volta attribuisce all'Amministrazione regionale di "derogare temporaneamente a norme vigenti od attuare nuove norme con deliberazione della Giunta..., relativamente alla distanza dalla costa, alle modalita' d'impiego, ai tempi ed agli strumenti di pesca".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 27

Altri parametri e norme interposte