Ordinanza 372/1985 (ECLI:IT:COST:1985:372)
Massima numero 11329
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  19/12/1985;  Decisione del  19/12/1985
Deposito del 30/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 372/85. ENTI LOCALI - TASSA DI OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO - MISURA - RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE APPLICABILI - DIFFORMITA' FRA IL TESTO DALLA CAMERA ED IL TESTO APPROVATO DAL SENATO IN SEDE DI COORDINAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE GIA' DICHIARATA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - l 2 luglio 1952, n. 703, art. 39, primo comma. - cst artt. 70 e 72.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 70 e 72 Cost., dell'art. 39, primo comma, l. 2 luglio 1952, n. 703, nella parte in cui dispone l'aumento di 40 volte la tassa di occupazione del sottosuolo stradale - sotto il profilo che la norma fu approvata dal Senato senza l'inciso "e successive modificazioni" introdotto successivamente ma non definitivamente approvato - in quanto la norma impugnata e' stata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole "e successive modificazioni". - S. n. 292/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 72

Altri parametri e norme interposte