Ordinanza 374/1985 (ECLI:IT:COST:1985:374)
Massima numero 11331
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  19/12/1985;  Decisione del  19/12/1985
Deposito del 30/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 374/85. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE LAZIO - ABUSIVISMO EDILIZIO - SANATORIA - IUS SUPERVENIENS - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE. - lrla 17 ottobre 1984. - cst art. 117.

Testo
E' cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimita' costituzionale della legge della regione Lazio riapprovata il 17 ottobre 1984, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in data 4 novembre 1984, sotto il profilo che la legge regionale disciplina globalmente il fenomeno dell'abusivismo edilizio prevedendo ipotesi di sanatoria di carattere generale, discostandosi cosi' dai principi della legislazione statale in materia urbanistica la quale e' invece caratterizzata dalla necessaria conseguenzialita' della irrogazione di una sanzione, salvo soltanto il potere del sindaco di rilasciare, caso per caso, in ipotesi predeterminate, concessioni edilizie in sanatoria. Infatti, in seguito alla legge statale sul condono edilizio, 28 febbraio 1985, n. 47, la regione Lazio ha emanato la l.r. 21 maggio 1985, n. 76, pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" n. 16 del 10 giugno 1985 e non impugnata, la quale, all'art. 1, esclude l'applicazione delle disposizioni delle leggi regionali anteriori "in contrasto con le norme della legge 28 febbraio 1985, n. 47, attinenti agli oggetti di competenza statale e con i principi fondamentali in essa stabiliti", e dunque anche della legge impugnata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte