Ordinanza 376/1985 (ECLI:IT:COST:1985:376)
Massima numero 11333
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente PALADIN  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  19/12/1985;  Decisione del  19/12/1985
Deposito del 30/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 376/85. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - UNITA' SANITARIE LOCALI - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'ENTE OSPEDALIERO - COMPETENZA DELLO STATO ALLA NOMINA DI UN COMPONENTE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - IUS SUPERVENIENS - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE. - dm 21 marzo 1977. - lrto 16 gennaio 1975, n. 6, art. 10, primo comma, in riferimento anche alla disciplina posta dal dl 18 luglio 1974, n. 264.

Testo
E' cessata la materia del contendere, secondo quanto riconosciuto dallo stesso Presidente della Regione Toscana nella nota del 13 novembre 1985, in ordine al conflitto di attribuzione proposto dalla regione stessa nei confronti delo Stato, avverso il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 21 marzo 1977 - col quale si nominava un componente del collegio dei revisori di un ente ospedaliero di Massa Carrara - per pretesa violazione dell'art. 10, primo comma, l.r. Toscana 16 gennaio 1975, n. 6, anche in riferimento alla disciplina posta dal d.l. 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge con l. 17 agosto 1974, n. 386. Infatti, l'art. 2 della l.r. Toscana 6 giugno 1983, n. 40, emanato in attuazione dell'art. 13, sesto comma, della sopravvenuta l. 26 aprile 1982, n. 181 - la quale ha innovato l'art. 15, secondo comma, l. 23 dicembre 1978, n. 833 - ha stabilito che "il Collegio dei revisori e' composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministero del Tesoro, uno dal Consiglio regionale ed uno dall'Assemblea dell'Unita' Sanitaria Locale".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge regionale Toscana  16/01/1975  n. 6  art. 10    co. 1  

decreto legge  18/07/1974  n. 264  art. 0