Ordinanza 378/1985 (ECLI:IT:COST:1985:378)
Massima numero 11335
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  19/12/1985;  Decisione del  19/12/1985
Deposito del 30/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 378/85. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI MAGISTRATI - COMPETENZA TERRITORIALE - SPOSTAMENTO - MANCATA PREVISIONE NELL'IPOTESI DI REATI COMMESSI DA PRETORI O IN LORO DANNO - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITTIVA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - cp art. 41 bis introdotto con l 22 dicembre 1980, n. 879. - cst artt. 3 e 97.

Testo
Va dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 41 bis codice procedura penale, introdotto con l. 22 dicembre 1980, n. 879 ("Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione"), nella parte in cui non prevede lo spostamento della competenza territoriale anche nella ipotesi di reati, commessi da pretori o in loro danno, attribuiti alla competenza ordinaria del tribunale nel cui circondario e' compreso il mandamento in cui il pretore stesso, imputato o parte lesa, esercita le sue funzioni. Come gia' si e' affermato in casi analoghi, la soluzione della questione implica infatti delle scelte discrezionali non consentite alla Corte. - S. 23/1984 e O. nn. 54 e 98/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte