Sentenza 9/2021 (ECLI:IT:COST:2021:9)
Massima numero 43555
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
12/01/2021; Decisione del
12/01/2021
Deposito del 29/01/2021; Pubblicazione in G. U. 03/02/2021
Titolo
Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Ampliamento del novero dei reati ostativi e delle ipotesi di decadenza dall'assegnazione degli alloggi - Disapplicazione nel caso di intervenuta riabilitazione - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia parziale accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.
Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Ampliamento del novero dei reati ostativi e delle ipotesi di decadenza dall'assegnazione degli alloggi - Disapplicazione nel caso di intervenuta riabilitazione - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia parziale accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.
Testo
È dichiarato estinto, per rinuncia parziale al ricorso accettata dalla controparte costituita, il processo limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. g) e h), Cost. - degli artt. 1, commi 1, lett. d), e 4, e 8, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019. (Nella specie la rinuncia fa seguito a sopravvenuto mutamento del quadro normativo regionale).
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 266 del 2020 e n. 241 del 2020).Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
31/10/2019
n. 34
art. 1
co. 1
legge della Regione Abruzzo
31/10/2019
n. 34
art. 1
co. 4
legge della Regione Abruzzo
31/10/2019
n. 34
art. 8
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte