Ordinanza 380/1985 (ECLI:IT:COST:1985:380)
Massima numero 11337
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  19/12/1985;  Decisione del  19/12/1985
Deposito del 30/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 380/85. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - MANCATA CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE IMPUGNATO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - dl 22 luglio 1985, n. 356, art. 3. - cst artt. 3, primo comma, 77, 81, quarto comma, 97, 117 e 119.

Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.l. 22 luglio 1985, n. 356 (("Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e misure in materia previdenziale, di tesoreria centrale e di sanatoria edilizia"), sollevate, in via principale, in riferimento agli artt. 117, 119, 3, primo comma, 81, quarto comma, 97 e 77 Cost., dalla Regione Toscana. Infatti, il suddetto decreto legge non e' stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto dall'art. 77, comma terzo, Cost. e il fatto che esso avesse "forza di legge", non toglie che debba ormai considerarsi, per necessaria ed automatica conseguenza dell'inerzia del Parlamento, come non mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo. - S. n. 307/1983 e ord. nn. 350, 360, 361, 362 e 363/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 81  co. 4

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte