Ordinanza 384/1985 (ECLI:IT:COST:1985:384)
Massima numero 11341
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  19/12/1985;  Decisione del  19/12/1985
Deposito del 30/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 384/85. ELEZIONI - REGIONE SICILIA - CONSIGLI COMUNALI - LITI PENDENTI CON IL COMUNE - SITUAZIONE DI INELEGGIBILITA' ANZICHE' DI INCOMPATIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE - QUESTIONE GIA' RICONOSCIUTA FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - lrsi 9 marzo 1959, n. 3, artt. 5, n. 6, riportato in dprsi 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, n. 6. - cst artt. 3 e 51.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., dell'art. 5, n. 6, della legge Reg.Sic. 9 marzo 1959, riportato nell'art. 5, n. 6. del t.u. per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con d.Pres.Reg.Sic. 20 agosto 1960, n. 3, nella parte in cui, affermando l'ineleggibilita' a consigliere comunale di "coloro che hanno lite pendente con il Comune", prevede, per il cittadino siciliano, una causa di ineleggibilita' che, ai sensi della legge 23 aprile 1981, n. 154, non e' piu' operante per gli altri cittadini dello Stato. Infatti, tale norma e' gia' stata dichiarata costituzionalmente illegittima, "nella parte in cui prevede una situazione di ineleggibilita', anziche' di incompatibilita'". - S. n. 162/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte