Sentenza 2/1986 (ECLI:IT:COST:1986:2)
Massima numero 12094
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
08/01/1986; Decisione del
08/01/1986
Deposito del 14/01/1986; Pubblicazione in G. U. 29/01/1986
Titolo
SENT. 2/86 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO SUBORDINATO - LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO ECONOMICO IN DIPENDENZA DEI LIMITI DIMENSIONALI NUMERICI DELL'IMPRESA DI APPARTENENZA - INAMMISSIBILITA' (PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA IN UNA DELLE ORDINANZE DI RINVIO E, IN ALTRA, PER MANCATA INDIVIDUAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE A QUO, DELLA NORMATIVA APPLICABILE AL RAPPORTO, OGGETTO DELLA CONTROVERSIA).
SENT. 2/86 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO SUBORDINATO - LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO ECONOMICO IN DIPENDENZA DEI LIMITI DIMENSIONALI NUMERICI DELL'IMPRESA DI APPARTENENZA - INAMMISSIBILITA' (PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA IN UNA DELLE ORDINANZE DI RINVIO E, IN ALTRA, PER MANCATA INDIVIDUAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE A QUO, DELLA NORMATIVA APPLICABILE AL RAPPORTO, OGGETTO DELLA CONTROVERSIA).
Testo
Le questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 8 e 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e 18 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. (in quanto stabiliscono nei confronti del lavoratore dipendente, licenziato senza giusta causa o giustificato motivo, l'applicazione di un diverso trattamento economico a seconda dei limiti dimensionali numerici dell'impresa di appartenenza del lavoratore stesso) sono, nei casi di specie, inammissibili, in quanto il giudice a quo, in una delle ordinanze, non ha motivato in ordine alla affermata rilevanza, mentre, in altra, non ha individuato le norme regolamentari del rapporto, oggetto della controversia, per cui le disposizioni denunciate risultano essere di applicazione incerta e meramente eventuale. - S. n. 194/1970.
Le questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 8 e 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e 18 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. (in quanto stabiliscono nei confronti del lavoratore dipendente, licenziato senza giusta causa o giustificato motivo, l'applicazione di un diverso trattamento economico a seconda dei limiti dimensionali numerici dell'impresa di appartenenza del lavoratore stesso) sono, nei casi di specie, inammissibili, in quanto il giudice a quo, in una delle ordinanze, non ha motivato in ordine alla affermata rilevanza, mentre, in altra, non ha individuato le norme regolamentari del rapporto, oggetto della controversia, per cui le disposizioni denunciate risultano essere di applicazione incerta e meramente eventuale. - S. n. 194/1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23