Sentenza 2/1986 (ECLI:IT:COST:1986:2)
Massima numero 12095
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  08/01/1986;  Decisione del  08/01/1986
Deposito del 14/01/1986; Pubblicazione in G. U. 29/01/1986
Massime associate alla pronuncia:  12094  12098


Titolo
SENT. 2/86 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO IN DIPENDENZA DEI LIMITI DIMENSIONALI NUMERICI DELL'IMPRESA DI APPARTENENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI - AUSPICATO INTERVENTO DEL LEGISLATORE.

Testo
Secondo i principi gia' piu' volte affermati dalla Corte, e ormai condivisi dai giudici di merito ed anche dalla Cassazione, le ragioni che, riguardo alle garanzie e al trattamento economico dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento, hanno determinato il legislatore a differenziare le imprese che impegnano meno di trentacinque lavoratori e lavoratori occupati da datori di lavoro non imprenditori, rispetto agli altri, occupati in imprese di maggiori dimensioni (con piu' di trentacinque dipendenti) e cioe' l'elemento fiduciario che permea il rapporto datore di lavoro-lavoratore, la necessita' di non gravare di costi eccessivi le imprese minori, la necessita' di evitare tensioni nella fabbrica, conservano tutt'oggi la loro rilevanza e la loro validita' per cui il trattamento differenziato trova adeguata giustificazione e non sono irrazionali le norme che lo prevedono, dettate dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalita' e della politica economico-sociale che attua. Inoltre, sempre per le esigenze di politica sociale e sindacale tutt'ora attuali e valide, non e' irrazionale il diverso trattamento previsto per i lavoratori delle unita' produttive con piu' di quindici dipendenti. La piu' intensa tutela (la cd. tutela reale), assicurata a questi lavoratori, continua a trovare adeguata giustificazione nella necessita' di svolgimento dell'attivita' sindacale in fabbrica, introdotta dallo Statuto dei lavoratori. Ed il diverso trattamento e' altresi' giustificato dalla mancanza di omogeneita' tra la situazione di questi lavoratori e quella di lavoratori di altre imprese. Peraltro, nelle ipotesi di imprese, o non imprese, con meno di trentacinque dipendenti, o unita' produttive con meno di quindici dipendenti, nelle quali trova attuazione, in base all'art. 2118 cod. civ., il recesso ad nutum, resta auspicabile che il legislatore nell'attuazione di una politica sociale ed anche in adesione ai principi ed alle indicazioni internazionali, possa nel futuro introdurre la previsione di una giusta causa o di un giustificato motivo del licenziamento dal datore di lavoro intimato. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. relative agli artt. 8 e 11 l. 15 luglio 1966, n. 604 (risarcimento danni conseguenti al licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo); artt. 35, primo e secondo comma, l. 20 maggio 1970, n. 300, e 11, primo comma, l. 15 luglio 1966, n. 604 (vigenza del recesso ad nutum per le imprese di minori dimensioni) e degli artt. 2118 cod. civ., 35 l. 300/1970 e 11 l. n. 604/1966 (inesistenza della tutela reale per i lavoratori di imprese di minime dimensioni)). - S. nn. 81/1961; 45/1965; 81/1969; 194/1970; 55/1974; 152, 178 e 189/1975; 256/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte