Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Richiedenti l'accesso agli alloggi - Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea privi dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria - Necessità di attestare che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedano alloggi adeguati nel Paese di origine o di provenienza - Irragionevolezza e violazione del principio di uguaglianza, anche in via convenzionale - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 18 TFUE, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona, e all'art. 14 CEDU - l'art. 2, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019, nella parte in cui ha introdotto il comma 4.1 dell'art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996 che, ai fini della verifica dei requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, obbliga i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea a presentare la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese, di origine o di provenienza. L'onere procedimentale prescritto dalla disposizione impugnata dal Governo risulta in radice irragionevole, non apparendo il requisito indicato rilevante né sotto il profilo dell'indicazione dell'effettivo bisogno di un alloggio in Italia, né come indicatore della situazione patrimoniale del richiedente. La previsione risulta altresì discriminatoria, poiché le asserite difficoltà di verifica del possesso di alloggi in Paesi extraeuropei possono riguardare anche cittadini italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, i quali invece sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa impugnata. (Precedenti citati: sentenze n. 186 del 2020 e n. 254 del 2019).