Sentenza 2/1986 (ECLI:IT:COST:1986:2)
Massima numero 12098
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  08/01/1986;  Decisione del  08/01/1986
Deposito del 14/01/1986; Pubblicazione in G. U. 29/01/1986
Massime associate alla pronuncia:  12094  12095


Titolo
SENT. 2/86 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO SUBORDINATO - LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO - PARAMETRI COSTITUZIONALI NON PERTINENTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 35, comma primo, della Costituzione si limita a stabilire il criterio ispiratore di tutte le disposizioni comprese nel titolo III. Mentre, secondo l'art. 4, in base all'interpretazione piu' volte data dalla Corte, non e' garantito a ciascun cittadino il diritto al conseguimento di una occupazione, cosi' come non e' garantito il diritto alla conservazione del lavoro e, ove siano previsti i casi, i modi e i tempi dei licenziamenti, la disciplina, per essere conforme alla Costituzione, deve rispettare l'esigenza di un trattamento eguale per situazioni eguali e, in relazione a queste, puo' essere diversificato solo in presenza di giustificate ragioni (il che e' nella fattispecie). Non e' percio' pertinente riferirsi ai suddetti parametri per sostenere la illegittimita' costituzionale delle norme che, nei confronti dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori o da imprese di minori dimensioni, o impiegati in unita' produttive di minori dimensioni, consentono il licenziamento senza le garanzie e il trattamento previsti per gli altri lavoratori subordinati. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, primo comma, legge 15 luglio 1966, n. 604, 35, primo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, e 2118 cod. civ., in parte qua, in riferimento agli artt. 4 e 35 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Altri parametri e norme interposte