Sentenza 4/1986 (ECLI:IT:COST:1986:4)
Massima numero 12260
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  08/01/1986;  Decisione del  08/01/1986
Deposito del 14/01/1986; Pubblicazione in G. U. 29/01/1986
Massime associate alla pronuncia:  12261


Titolo
SENT. 4/86 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - UFFICI GIUDIZIARI (STRUTTURE DEGLI) - POTERI DEL LEGISLATORE DI CREARNE NUOVI O DIVERSI.

Testo
Non avendo l'ordinamento giudiziario vigente un valore paradigmatico e vincolante per il legislatore ordinario, ad esso non e' precluso sia di creare strutture del tutto nuove e diverse dagli attuali uffici giudiziari - fatta salva la Corte di cassazione che e' l'unico organo della giurisdizione ordinaria previsto dal testo costituzionale - ne' di modificare anche radicalmente le strutture gia' esistenti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte