Sentenza 4/1986 (ECLI:IT:COST:1986:4)
Massima numero 12261
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
08/01/1986; Decisione del
08/01/1986
Deposito del 14/01/1986; Pubblicazione in G. U. 29/01/1986
Massime associate alla pronuncia:
12260
Titolo
SENT. 4/86 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDICI SPECIALI E SEZIONI SPECIALIZZATE - CRITERIO DISCRETIVO - INDIVIDUABILITA' SULLA BASE DI UN ESAME SISTEMATICO DELLA NORMATIVA COSTITUZIONALE - SEZIONI DI SORVEGLIANZA PRESSO LE CORTI D'APPELLO - PRETESA CONFIGURAZIONE DI ESSE COME GIUDICI SPECIALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 4/86 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDICI SPECIALI E SEZIONI SPECIALIZZATE - CRITERIO DISCRETIVO - INDIVIDUABILITA' SULLA BASE DI UN ESAME SISTEMATICO DELLA NORMATIVA COSTITUZIONALE - SEZIONI DI SORVEGLIANZA PRESSO LE CORTI D'APPELLO - PRETESA CONFIGURAZIONE DI ESSE COME GIUDICI SPECIALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il criterio distintivo dei giudici speciali rispetto a quelli ordinari, non deve essere ricercato nel solo testo dell'art. 102, secondo comma, Cost., bensi' nella intera sistematica degli artt. 104 - 107 Cost., dalla quale e' desumibile che appartengono alla giurisdizione ordinaria tutti e solo gli organi giurisdicenti, istituzionalmente collegati al Consiglio superiore della magistratura. Ed alla stregua di tale criterio, le sezioni di sorveglianza presso le Corti d'appello non possono essere ritenute giudici speciali, sussistendo tra esse e gli organi giudiziari ordinari un nesso che porta ad escludere tale configuralita' e tenuto conto, in proposito, che la loro composizione "e' annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario" (art. 70, quarto comma, legge n. 354 del 1975) e che si compongono di due magistrati ordinari e di due esperti (art. 70 cit., terzo comma), alla cui assegnazione, per i primi, e nomina, per i secondi, provvede il C.S.M. (art. 1, primo e secondo comma, legge n. 195 del 1958). (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 102, secondo comma, Cost., dell'art. 70, in rapporto all'art. 68, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata sotto il profilo che tale norma configurerebbe le sezioni di sorveglianza della Corte d'appello non come sezioni specializzate, ma come giudice speciale, avendo dato vita ad un modello organizzativo anomalo). - S. n. 76/1961.
Il criterio distintivo dei giudici speciali rispetto a quelli ordinari, non deve essere ricercato nel solo testo dell'art. 102, secondo comma, Cost., bensi' nella intera sistematica degli artt. 104 - 107 Cost., dalla quale e' desumibile che appartengono alla giurisdizione ordinaria tutti e solo gli organi giurisdicenti, istituzionalmente collegati al Consiglio superiore della magistratura. Ed alla stregua di tale criterio, le sezioni di sorveglianza presso le Corti d'appello non possono essere ritenute giudici speciali, sussistendo tra esse e gli organi giudiziari ordinari un nesso che porta ad escludere tale configuralita' e tenuto conto, in proposito, che la loro composizione "e' annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario" (art. 70, quarto comma, legge n. 354 del 1975) e che si compongono di due magistrati ordinari e di due esperti (art. 70 cit., terzo comma), alla cui assegnazione, per i primi, e nomina, per i secondi, provvede il C.S.M. (art. 1, primo e secondo comma, legge n. 195 del 1958). (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 102, secondo comma, Cost., dell'art. 70, in rapporto all'art. 68, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata sotto il profilo che tale norma configurerebbe le sezioni di sorveglianza della Corte d'appello non come sezioni specializzate, ma come giudice speciale, avendo dato vita ad un modello organizzativo anomalo). - S. n. 76/1961.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
co. 2
Altri parametri e norme interposte