Sentenza 5/1986 (ECLI:IT:COST:1986:5)
Massima numero 12262
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
08/01/1986; Decisione del
08/01/1986
Deposito del 14/01/1986; Pubblicazione in G. U. 22/01/1986
Titolo
SENT. 5/86 A. PENSIONI DI GUERRA - EQUIPARAZIONE ALLA VEDOVA DI GUERRA IN CASO DI RILASCIO DELLA PROCURA A CONTRARRE LE NOZZE PRIMA DELLA MORTE PER FATTI BELLICI - MANCATA EQUIPARAZIONE IN CASO DI AVVENUTA RICHIESTA DELLE PUBBLICAZIONI - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE (PARZIALE).
SENT. 5/86 A. PENSIONI DI GUERRA - EQUIPARAZIONE ALLA VEDOVA DI GUERRA IN CASO DI RILASCIO DELLA PROCURA A CONTRARRE LE NOZZE PRIMA DELLA MORTE PER FATTI BELLICI - MANCATA EQUIPARAZIONE IN CASO DI AVVENUTA RICHIESTA DELLE PUBBLICAZIONI - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE (PARZIALE).
Testo
E' irragionevole che gli artt. 55, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (nel testo originario ed in quello modificato dall'art. 12, legge 9 novembre 1961, n. 1240) e 42, secondo e terzo comma, legge 18 marzo 1968, n. 313, prevedano l'equiparazione alla vedova, ai fini del diritto a pensione, della donna che non abbia potuto contrarre il matrimonio per la morte del militare o del civile a causa di guerra, nel solo caso in cui sia stata rilasciata procura a contrarre il matrimonio e non anche in quello, analogo, dell'avvenuta richiesta di pubblicazioni. Tali disposizioni, pertanto, sono costituzionalmente illegittime, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non considerano come vedova di guerra la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuto a causa della guerra, anche nel caso che siano state richieste le prescritte pubblicazioni.
E' irragionevole che gli artt. 55, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (nel testo originario ed in quello modificato dall'art. 12, legge 9 novembre 1961, n. 1240) e 42, secondo e terzo comma, legge 18 marzo 1968, n. 313, prevedano l'equiparazione alla vedova, ai fini del diritto a pensione, della donna che non abbia potuto contrarre il matrimonio per la morte del militare o del civile a causa di guerra, nel solo caso in cui sia stata rilasciata procura a contrarre il matrimonio e non anche in quello, analogo, dell'avvenuta richiesta di pubblicazioni. Tali disposizioni, pertanto, sono costituzionalmente illegittime, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non considerano come vedova di guerra la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuto a causa della guerra, anche nel caso che siano state richieste le prescritte pubblicazioni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte