Sentenza 5/1986 (ECLI:IT:COST:1986:5)
Massima numero 12262
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  08/01/1986;  Decisione del  08/01/1986
Deposito del 14/01/1986; Pubblicazione in G. U. 22/01/1986
Massime associate alla pronuncia:  12263  12264


Titolo
SENT. 5/86 A. PENSIONI DI GUERRA - EQUIPARAZIONE ALLA VEDOVA DI GUERRA IN CASO DI RILASCIO DELLA PROCURA A CONTRARRE LE NOZZE PRIMA DELLA MORTE PER FATTI BELLICI - MANCATA EQUIPARAZIONE IN CASO DI AVVENUTA RICHIESTA DELLE PUBBLICAZIONI - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE (PARZIALE).

Testo
E' irragionevole che gli artt. 55, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (nel testo originario ed in quello modificato dall'art. 12, legge 9 novembre 1961, n. 1240) e 42, secondo e terzo comma, legge 18 marzo 1968, n. 313, prevedano l'equiparazione alla vedova, ai fini del diritto a pensione, della donna che non abbia potuto contrarre il matrimonio per la morte del militare o del civile a causa di guerra, nel solo caso in cui sia stata rilasciata procura a contrarre il matrimonio e non anche in quello, analogo, dell'avvenuta richiesta di pubblicazioni. Tali disposizioni, pertanto, sono costituzionalmente illegittime, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non considerano come vedova di guerra la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuto a causa della guerra, anche nel caso che siano state richieste le prescritte pubblicazioni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte