Sentenza 6/1986 (ECLI:IT:COST:1986:6)
Massima numero 11825
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
08/01/1986; Decisione del
08/01/1986
Deposito del 14/01/1986; Pubblicazione in G. U. 29/01/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 6/86. REGIONI A STATUTO COMUNE - PERSONALE - INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DAL MINISTERO DEI TRASPORTI - MANTENIMENTO "AD PERSONAM" DEI BENEFICI GODUTI ALLA DATA DEL TRASFERIMENTO - PRETESO CARATTERE "AGGIUNTIVO" DI ESSI RISPETTO AL TRATTAMENTO PREVISTO DALLA NORMATIVA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 6/86. REGIONI A STATUTO COMUNE - PERSONALE - INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DAL MINISTERO DEI TRASPORTI - MANTENIMENTO "AD PERSONAM" DEI BENEFICI GODUTI ALLA DATA DEL TRASFERIMENTO - PRETESO CARATTERE "AGGIUNTIVO" DI ESSI RISPETTO AL TRATTAMENTO PREVISTO DALLA NORMATIVA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
La conservazione ad personam, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, dei benefici goduti a qualsiasi titolo dal personale dipendente del Ministero dei Trasporti civile assegnato alle Regioni a statuto ordinario si ispira alla ratio di garantire da un lato, in via transitoria, al personale in questione, nelle more dell'inquadramento nei ruoli regionali, il mantenimento dei benefici gia' acquisiti; dall'altro, di precisare che, all'atto dell'inquadramento, nel calcolo del trattamento gia' goduto dal personale stesso debbano essere considerati anche i benefici riconosciuti a titolo particolare dalle leggi dello Stato, si' che il trattamento economico complessivo spettante prima e dopo l'inquadramento non possa essere inferiore a quello percepito complessivamente presso l'Amministrazione dello Stato. Cade percio' la censura di illegittimita' avanzata nei confronti della norma suddetta in base all'assunto interpretativo - disatteso anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato - che essa consideri i benefici economici richiamati, aggiuntivi, rispetto al comune trattamento economico previsto dalla normativa regionale, ove questo risulti pari o addirittura superiore a quello complessivo gia' goduto presso l'Amministrazione dello Stato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 Cost., dell'art. 22 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, in parte qua).
La conservazione ad personam, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, dei benefici goduti a qualsiasi titolo dal personale dipendente del Ministero dei Trasporti civile assegnato alle Regioni a statuto ordinario si ispira alla ratio di garantire da un lato, in via transitoria, al personale in questione, nelle more dell'inquadramento nei ruoli regionali, il mantenimento dei benefici gia' acquisiti; dall'altro, di precisare che, all'atto dell'inquadramento, nel calcolo del trattamento gia' goduto dal personale stesso debbano essere considerati anche i benefici riconosciuti a titolo particolare dalle leggi dello Stato, si' che il trattamento economico complessivo spettante prima e dopo l'inquadramento non possa essere inferiore a quello percepito complessivamente presso l'Amministrazione dello Stato. Cade percio' la censura di illegittimita' avanzata nei confronti della norma suddetta in base all'assunto interpretativo - disatteso anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato - che essa consideri i benefici economici richiamati, aggiuntivi, rispetto al comune trattamento economico previsto dalla normativa regionale, ove questo risulti pari o addirittura superiore a quello complessivo gia' goduto presso l'Amministrazione dello Stato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 Cost., dell'art. 22 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, in parte qua).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte