Sentenza 7/1986 (ECLI:IT:COST:1986:7)
Massima numero 12265
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  08/01/1986;  Decisione del  08/01/1986
Deposito del 14/01/1986; Pubblicazione in G. U. 29/01/1986
Massime associate alla pronuncia:  12266  12267


Titolo
SENT. 7/86 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO SUBORDINATO - LICENZIAMENTO RICONOSCIUTO ILLEGITTIMO - CONSEGUENZE - RISARCIMENTO DEL DANNO PER IL PERIODO TRA IL LICENZIAMENTO E LA REINTEGRAZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.

Testo
In caso di licenziamento riconosciuto illegittimo, il danno da risarcirsi (ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in relazione all'art. 2121 cod. civ.) per il periodo tra il licenziamento e la reintegrazione (e cosi' qualificato, attesa la possibilita' del verificarsi di piu' ipotesi non tutte omogenee, sebbene riconducibili ad una sanzione risarcitoria dotata di una attitudine plurifunzionale) si identifica anzitutto con quanto il lavoratore avrebbe avuto diritto di percepire in forza della obbligazione propria del rapporto, cioe' anzitutto con la retribuzione, fatti salvi, pero', il maggior danno da provarsi dal lavoratore e l'aliunde perceptum dal lavoratore, detraibile, se provato dal datore di lavoro. L'eventualita' di una determinazione del danno in misura diversa dall'intero ammontare delle retribuzioni non dipende, quindi, dalla norma di previsione, che ha lasciato al giudice la determinazione del massimo del danno con la possibilita' che siano comprese tutte le retribuzioni, ma solo dall'oggetto della domanda del lavoratore o dalla sentenza riparatrice. La stessa determinazione del minimo, che questa Corte ha gia' ritenuto costituzionalmente legittima, puo' comprendere solo una parte delle retribuzioni dovute se risultano essere di entita' inferiore alle cinque mensilita', o tutte le retribuzioni se il loro ammontare coincide con le cinque mensilita' liquidate. - S. n. 178/1975.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte