Sentenza 9/2021 (ECLI:IT:COST:2021:9)
Massima numero 43557
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  12/01/2021;  Decisione del  12/01/2021
Deposito del 29/01/2021; Pubblicazione in G. U. 03/02/2021
Massime associate alla pronuncia:  43555  43556  43558


Titolo
Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Richiedenti l'accesso agli alloggi - Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea privi dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria - Necessità di attestare la situazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale - Ricorso del Governo - Lamentata disparità di trattamento, anche in violazione di norme europee e convenzionali - Possibile delimitazione dell'ambito di applicazione della norma - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.

Testo

È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 18 TFUE, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona, e all'art. 14 CEDU - dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019, nella parte in cui ha introdotto il comma 4.2 dell'art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996, secondo cui, ai fini della verifica della condizione economica del nucleo familiare richiedente l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea - con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria - devono, altresì, presentare la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale, salvo che convenzioni internazionali dispongano diversamente o le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza. La disposizione impugnata dal Governo deve essere interpretata in senso conforme alla Costituzione per due distinti e concorrenti profili. Innanzitutto, deve essere intesa nel senso che l'onere aggiuntivo prescritto opera solo se il richiedente ha la residenza fiscale in un Paese diverso dall'Italia, poiché solo in questo caso può avere una ragionevole giustificazione, in quanto diretto a dare conto di una condizione reddituale e patrimoniale che sfugge alle possibilità di controllo delle autorità italiane. Inoltre, per il secondo profilo la prevista impossibilità, per le rappresentanze diplomatiche o consolari, di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza, deve essere interpretata in modo da non far gravare sul richiedente le conseguenze del ritardo o delle difficoltà nell'acquisire la documentazione in parola. Solo assimilando all'«impossibilità di acquisire tale documentazione» anche l'estrema difficoltà di acquisirla ovvero la mancata risposta entro un termine congruo da parte delle autorità competenti, infatti, si può ritenere che al cittadino extracomunitario - al quale per regola non può essere riservato, nei rapporti con l'amministrazione, un trattamento meno favorevole di quello riservato agli altri cittadini - non sia imposto un aggravio procedimentale vessatorio.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  31/10/2019  n. 34  art. 2  co. 1

legge della Regione Abruzzo  25/10/1996  n. 96  art. 5  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 18  

   n.   art. 2  trattato di Lisbona

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 14