Sentenza 8/1986 (ECLI:IT:COST:1986:8)
Massima numero 12268
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  08/01/1986;  Decisione del  08/01/1986
Deposito del 14/01/1986; Pubblicazione in G. U. 22/01/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 8/86. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - GENITORI A CARICO - LIMITI DI REDDITO OSTATIVI - DIFFERENZIAZIONE IN BASE ALLA NATURA DEL REDDITO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
In mancanza di plausibili motivi che possano giustificare un limite di reddito ostativo al conseguimento degli assegni familiari, diverso, a seconda della sua provenienza (redditi misti o da pensione), e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 43, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del genitore a carico non derivanti esclusivamente da pensione, stabilisce un limite ostativo al conseguimento del diritto agli assegni familiari, diverso (inferiore) da quello previsto per i redditi derivanti esclusivamente da pensione. Resta assorbita ogni altra considerazione in ordine alla denunciata lesione dell'art. 38 Cost.. - S. n. 128/75.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte