Ordinanza 9/1986 (ECLI:IT:COST:1986:9)
Massima numero 12270
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  08/01/1986;  Decisione del  08/01/1986
Deposito del 14/01/1986; Pubblicazione in G. U. 29/01/1986
Massime associate alla pronuncia:  12269  12271


Titolo
ORD. 9/86 B. FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITA' - TERMINE - MANCATA PREVISIONE DI UNA DECORRENZA RIFERITA AL MOMENTO DELLA CONOSCENZA, DA PARTE DEL MARITO DI ALTRI FATTI DIVERSI DALL'ADULTERIO DELLA MOGLIE, CHE RENDONO AMMISSIBILE L'AZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER IRRILEVANZA).

Testo
E' manifestamente inammissibile per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 244, secondo comma, codice civile, nella parte in cui dispone che l'azione di disconoscimento sia proponibile dal padre, entro il termine decorrente dalla nascita del figlio o dalla relativa notizia anziche' dalla conoscenza dei fatti che consentono il disconoscimento, relativamente ad ipotesi diverse dall'adulterio della moglie, laddove il giudizio a quo riguardava un caso di disconoscimento per adulterio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte