Ordinanza 10/1986 (ECLI:IT:COST:1986:10)
Massima numero 11930
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  08/01/1986;  Decisione del  08/01/1986
Deposito del 14/01/1986; Pubblicazione in G. U. 29/01/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 10/86. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONI A STATUTO COMUNE - REGIONE PIEMONTE - CALAMITA' NATURALI - INTERVENTI - OPERE IDRAULICHE E DI PRONTO INTERVENTO - RISERVA DI COMPETENZA DELLO STATO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata con ricorso della regione Piemonte, dell'art. 3 della legge 19 gennaio 1979, n. 17 (Interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamita' naturali), nella parte in cui riserva alla competenza dello Stato i lavori di costruzione, sistemazione e riparazione delle opere idrauliche di II e III categoria, ricadenti nei bacini a carattere interregionale, nonche' le opere di pronto intervento da eseguirsi in Piemonte. Analoga questione (relativa alla precedente legge 3 gennaio 1978, n. 2) e' stata infatti gia' dichiarata non fondata. - S. n. 188/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte