Ordinanza 11/1986 (ECLI:IT:COST:1986:11)
Massima numero 12070
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
08/01/1986; Decisione del
08/01/1986
Deposito del 14/01/1986; Pubblicazione in G. U. 29/01/1986
Titolo
ORD. 11/86 B. AVVOCATO E PROCURATORE - PATROCINIO LEGALE AVANTI ALLE PRETURE SITE IN COMUNI SEDI DI TRIBUNALE O CAPOLUOGHI DI PROVINCIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA).
ORD. 11/86 B. AVVOCATO E PROCURATORE - PATROCINIO LEGALE AVANTI ALLE PRETURE SITE IN COMUNI SEDI DI TRIBUNALE O CAPOLUOGHI DI PROVINCIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA).
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, comma quinto, della Costituzione, dell'art. 6, lett. a, della legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture) e dell'art. 2 del R.D. 19 dicembre 1901, n. 547 (Regolamento per l'esecuzione della legge n. 283 del 1901) concernenti il patrocinio legale davanti alle Preture site in Comuni sedi di Tribunale o capoluoghi di Provincia, nonche' degli artt. 1, 2, 3 e 4 del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459 (Norme riguardanti i patrocinatori legali), e dell'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio innanzi alle Preture) nella parte in cui dette norme concernono tale patrocinio, per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza. (Nella specie, non si trattava di Pretura sita in Comune sede di Tribunale o capoluogo di Provincia).
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, comma quinto, della Costituzione, dell'art. 6, lett. a, della legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture) e dell'art. 2 del R.D. 19 dicembre 1901, n. 547 (Regolamento per l'esecuzione della legge n. 283 del 1901) concernenti il patrocinio legale davanti alle Preture site in Comuni sedi di Tribunale o capoluoghi di Provincia, nonche' degli artt. 1, 2, 3 e 4 del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459 (Norme riguardanti i patrocinatori legali), e dell'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio innanzi alle Preture) nella parte in cui dette norme concernono tale patrocinio, per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza. (Nella specie, non si trattava di Pretura sita in Comune sede di Tribunale o capoluogo di Provincia).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 33
co. 5
Altri parametri e norme interposte