Ordinanza 11/1986 (ECLI:IT:COST:1986:11)
Massima numero 12073
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
08/01/1986; Decisione del
08/01/1986
Deposito del 14/01/1986; Pubblicazione in G. U. 29/01/1986
Titolo
ORD. 11/86 C. AVVOCATO E PROCURATORE - PATROCINIO LEGALE AVANTI ALLE PRETURE SITE IN COMUNI SEDI SOLTANTO DI PRETURE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA).
ORD. 11/86 C. AVVOCATO E PROCURATORE - PATROCINIO LEGALE AVANTI ALLE PRETURE SITE IN COMUNI SEDI SOLTANTO DI PRETURE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA).
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, quinto comma, della Costituzione, dell'art. 4 del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 (Norme riguardanti i patrocinatori legali), nella parte concernente il patrocinio legale davanti alle Preture ubicate in Comuni sedi soltanto di Pretura. Invero, tenuto conto della natura temporanea della disposizione impugnata e delle ragioni che militano per la cessazione della sua efficacia in conseguenza della normativa introdotta con il successivo d.l. 22 novembre 1928, n. 2580, il giudice a quo avrebbe dovuto precisare le ragioni per le quali riteneva la disposizione stessa ancora applicabile, almeno ratione temporis; tanto piu' che i difensori delle parti - per essere stati iscritti in precedenza nel registro speciale dei "praticanti procuratori", di cui all'art. 8 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 - avrebbero acquisito l'ius postulandi, quali patrocinatori legali, in epoca successiva all'entrata in vigore del detto r.d.l. n. 1578 del 1933.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, quinto comma, della Costituzione, dell'art. 4 del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 (Norme riguardanti i patrocinatori legali), nella parte concernente il patrocinio legale davanti alle Preture ubicate in Comuni sedi soltanto di Pretura. Invero, tenuto conto della natura temporanea della disposizione impugnata e delle ragioni che militano per la cessazione della sua efficacia in conseguenza della normativa introdotta con il successivo d.l. 22 novembre 1928, n. 2580, il giudice a quo avrebbe dovuto precisare le ragioni per le quali riteneva la disposizione stessa ancora applicabile, almeno ratione temporis; tanto piu' che i difensori delle parti - per essere stati iscritti in precedenza nel registro speciale dei "praticanti procuratori", di cui all'art. 8 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 - avrebbero acquisito l'ius postulandi, quali patrocinatori legali, in epoca successiva all'entrata in vigore del detto r.d.l. n. 1578 del 1933.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 33
co. 5
Altri parametri e norme interposte