Ordinanza 11/1986 (ECLI:IT:COST:1986:11)
Massima numero 12073
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  08/01/1986;  Decisione del  08/01/1986
Deposito del 14/01/1986; Pubblicazione in G. U. 29/01/1986
Massime associate alla pronuncia:  12068  12070  12074


Titolo
ORD. 11/86 C. AVVOCATO E PROCURATORE - PATROCINIO LEGALE AVANTI ALLE PRETURE SITE IN COMUNI SEDI SOLTANTO DI PRETURE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA).

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, quinto comma, della Costituzione, dell'art. 4 del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 (Norme riguardanti i patrocinatori legali), nella parte concernente il patrocinio legale davanti alle Preture ubicate in Comuni sedi soltanto di Pretura. Invero, tenuto conto della natura temporanea della disposizione impugnata e delle ragioni che militano per la cessazione della sua efficacia in conseguenza della normativa introdotta con il successivo d.l. 22 novembre 1928, n. 2580, il giudice a quo avrebbe dovuto precisare le ragioni per le quali riteneva la disposizione stessa ancora applicabile, almeno ratione temporis; tanto piu' che i difensori delle parti - per essere stati iscritti in precedenza nel registro speciale dei "praticanti procuratori", di cui all'art. 8 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 - avrebbero acquisito l'ius postulandi, quali patrocinatori legali, in epoca successiva all'entrata in vigore del detto r.d.l. n. 1578 del 1933.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 33  co. 5

Altri parametri e norme interposte