Ordinanza 11/1986 (ECLI:IT:COST:1986:11)
Massima numero 12074
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  08/01/1986;  Decisione del  08/01/1986
Deposito del 14/01/1986; Pubblicazione in G. U. 29/01/1986
Massime associate alla pronuncia:  12068  12070  12073


Titolo
ORD. 11/86 D. AVVOCATO E PROCURATORE - PATROCINIO LEGALE AVANTI ALLE PRETURE UBICATE IN COMUNI SEDI SOLTANTO DI PRETURA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, quinto comma, della Costituzione, degli artt. 6, lett. b, e 7 della l. 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture), concernente il patrocinio legale davanti alle Preture ubicate in Comuni sedi soltanto di Pretura, nonche' degli artt. 1, 2 e 3 del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 (Norme riguardanti i patrocinatori legali) e 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio innanzi alle Preture), nella parte in cui dette norme concernono tale patrocinio. Invero trattasi di disposizioni dalla Corte gia' dichiarate illegittime. - S. n. 127/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 33  co. 5

Altri parametri e norme interposte