Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Punteggi per la formazione della graduatoria per l'accesso agli alloggi - Introduzione di meccanismo premiale in relazione all'anzianità di residenza nel territorio della Regione - Violazione del principio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 24 della direttiva 2004/38/CE - l'art. 4, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019, che ha inserito, dopo la lett. c) del secondo comma dell'art. 8 della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996, la lett. c-bis), che, per l'attribuzione di punteggi al fine della formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, dà rilievo all'«anzianità di residenza in Comuni della regione Abruzzo», prevedendo l'attribuzione di un punto «per ogni anno di residenza a partire dal decimo anno di residenza e fino ad un massimo di 6 Punti». Il peso esorbitante assegnato al dato del radicamento territoriale, il carattere marginale del dato medesimo in relazione alle finalità del servizio di cui si tratta, e la stessa debolezza dell'indice della residenza protratta quale dimostrazione della prospettiva di stabilità, sono fonte di discriminazione di tutti coloro che - siano essi cittadini italiani, cittadini di altri Stati UE o cittadini extracomunitari - risiedono in Abruzzo da meno di dieci anni rispetto ai residenti da almeno dieci anni. (Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2020 e n. 107 del 2018).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, i criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio. (Precedenti citati: sentenze n. 281 del 2020, n. 44 del 2020, n. 166 del 2018, n. 107 del 2018, n. 168 del 2014, n. 172 del 2013, n. 133 del 2013 e n. 40 del 2011).