Sentenza 12/1986 (ECLI:IT:COST:1986:12)
Massima numero 11931
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore LA PERGOLA - GRECO
Udienza Pubblica del  22/01/1986;  Decisione del  22/01/1986
Deposito del 28/01/1986; Pubblicazione in G. U. 05/02/1986
Massime associate alla pronuncia:  11934  11941


Titolo
SENT. 12/86 A. PENSIONI - PENSIONI I.N.P.S. - MECCANISMI PEREQUATIVI - AUMENTO MENSILE DI CUI ALL'ART. 1, SECONDO COMMA, L. 3 GIUGNO 1975, N. 160 - ESCLUSIONE PER I TRATTAMENTI INFERIORI AL MINIMO - GIUSTIFICAZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'adeguamento delle erogazioni previdenziali al crescente costo della vita e' scopo che il legislatore ha perseguito secondo criteri di gradualita' e compatibilita' con le risorse disponibili, onde, in tale contesto, non appare irrazionale la limitazione, prevista dall'art. 1, terzo comma, legge 3 giugno 1975, n. 160, dell'aumento di cui al secondo comma dello stesso art. 1, alle sole pensioni d'importo compreso tra il minimo e le lire centomila, valendo a salvaguardare il potere d'acquisto di quelle inferiori l'applicazione coordinata di meccanismi perequativi diversi, rinvenibili in altre disposizioni (art. 19, legge n. 153 del 1969; art. 2, legge n. 1338 del 1962; art. 1, primo comma, e 9, legge n. 160 del 1975). (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, nella parte in cui, escludendo le pensioni inferiori al minimo dall'aumento mensile disposto nel comma precedente, ingiustificatamente discriminerebbe tali trattamenti rispetto a quelli d'importo superiore.) - S. nn. 230/74, 236/76, 34/81, 102/82 e 314/85.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte