Sentenza 12/1986 (ECLI:IT:COST:1986:12)
Massima numero 11934
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore LA PERGOLA - GRECO
Udienza Pubblica del
22/01/1986; Decisione del
22/01/1986
Deposito del 28/01/1986; Pubblicazione in G. U. 05/02/1986
Titolo
SENT. 12/86 B. PENSIONI - PENSIONI I.N.P.S. - PEREQUAZIONE - TRATTAMENTI PARI O INFERIORI AL MINIMO E TRATTAMENTI D'IMPORTO SUPERIORE - DIVERSITA' DEI CRITERI DI PEREQUAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 12/86 B. PENSIONI - PENSIONI I.N.P.S. - PEREQUAZIONE - TRATTAMENTI PARI O INFERIORI AL MINIMO E TRATTAMENTI D'IMPORTO SUPERIORE - DIVERSITA' DEI CRITERI DI PEREQUAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il diverso sistema perequativo previsto dal legislatore per le pensioni pari o inferiori al minimo e per quelle superiori al minimo negli artt. 9 e 10, primo, terzo e quarto comma, legge 3 giugno 1975, n. 160, 18, primo comma, legge 21 dicembre 1978, n. 843, 14, quarto comma, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33, non si pone in contrasto con il principio di uguaglianza in quanto l'intrinseca eterogeneita' delle categorie poste a raffronto esclude che sia leso il suddetto principio che presuppone l'identita' od almeno la omogeneita' delle situazioni messe a confronto; ne' il legislatore era costituzionalmente vincolato ad adottare indifferentemente per le pensioni di qualsiasi importo il composito criterio di perequazione - consistente nella applicazione di due aumenti, l'uno percentuale e l'altro in quota fissa (art. 10, commi primo e terzo, legge n. 160 cit.) - prescelto per le pensioni superiori al minimo in base alla duplice esigenza di contenere il loro lievitare e, al tempo stesso, di assicurare che l'importo della pensione sia rivalutato tenendo conto della corrispondente retribuzione del dipendente in attivita', in modo almeno da correggere l'appiattimento verso il basso di tutti i trattamenti. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 9 e 10, primo, terzo e quarto comma, legge 3 giugno 1975, n. 160, 18, primo comma, legge 21 dicembre 1978, n. 843 e 14, quarto comma, d.l. 30 dicembre 1979, conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33.)
Il diverso sistema perequativo previsto dal legislatore per le pensioni pari o inferiori al minimo e per quelle superiori al minimo negli artt. 9 e 10, primo, terzo e quarto comma, legge 3 giugno 1975, n. 160, 18, primo comma, legge 21 dicembre 1978, n. 843, 14, quarto comma, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33, non si pone in contrasto con il principio di uguaglianza in quanto l'intrinseca eterogeneita' delle categorie poste a raffronto esclude che sia leso il suddetto principio che presuppone l'identita' od almeno la omogeneita' delle situazioni messe a confronto; ne' il legislatore era costituzionalmente vincolato ad adottare indifferentemente per le pensioni di qualsiasi importo il composito criterio di perequazione - consistente nella applicazione di due aumenti, l'uno percentuale e l'altro in quota fissa (art. 10, commi primo e terzo, legge n. 160 cit.) - prescelto per le pensioni superiori al minimo in base alla duplice esigenza di contenere il loro lievitare e, al tempo stesso, di assicurare che l'importo della pensione sia rivalutato tenendo conto della corrispondente retribuzione del dipendente in attivita', in modo almeno da correggere l'appiattimento verso il basso di tutti i trattamenti. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 9 e 10, primo, terzo e quarto comma, legge 3 giugno 1975, n. 160, 18, primo comma, legge 21 dicembre 1978, n. 843 e 14, quarto comma, d.l. 30 dicembre 1979, conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte