Sentenza 13/1986 (ECLI:IT:COST:1986:13)
Massima numero 12272
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
22/01/1986; Decisione del
22/01/1986
Deposito del 28/01/1986; Pubblicazione in G. U. 05/02/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 13/86. IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONI - CHIAMATI PER DIRITTO DI RAPPRESENTAZIONE - DISCENDENTI DEI FIGLI ADOTTIVI - TRATTAMENTO FISCALE PIU' SFAVOREVOLE RISPETTO A QUELLO PREVISTO PER I DISCENDENTI DEI FIGLI LEGITTIMI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 13/86. IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONI - CHIAMATI PER DIRITTO DI RAPPRESENTAZIONE - DISCENDENTI DEI FIGLI ADOTTIVI - TRATTAMENTO FISCALE PIU' SFAVOREVOLE RISPETTO A QUELLO PREVISTO PER I DISCENDENTI DEI FIGLI LEGITTIMI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Atteso che l'art. 468 c.c. riconosce ai discendenti del figlio adottivo del de cuius lo stesso diritto di rappresentazione spettante ai discendenti dei figli legittimi, non puo' negarsi l'esistenza, ai fini della rappresentazione ereditaria, di un rapporto civilistico, tra adottante e discendenti dell'adottato, di rilievo equivalente a quello di parentela; onde deve ritenersi arbitraria, e, percio', lesiva del principio di uguaglianza, la discriminazione introdotta dal legislatore tributario con l'art. 1, d.lgt. n. 90 del 1945) che sottopone il patrimonio ereditato dai discendenti del mancato erede-figlio adottivo all'aliquota di imposta prevista per la successione tra estranei, anziche' al piu' favorevole trattamento fiscale assicurato, in dipendenza della parentela diretta con l'autore della successione, ai discendenti del mancato erede-figlio legittimo. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 1, ultimo comma, d. lgt. 8 marzo 1945, n. 90 e l'articolo unico legge 20 novembre 1955, n. 1123 (Equiparazione dei diritti dei figli adottivi a quelli legittimi in materia fiscale), nella parte in cui, per i discendenti dei figli adottivi del de cuius, che succedono a questo per rappresentazione, dispongono un trattamento fiscale piu' sfavorevole rispetto a quello previsto per i discendenti dei figli legittimi.
Atteso che l'art. 468 c.c. riconosce ai discendenti del figlio adottivo del de cuius lo stesso diritto di rappresentazione spettante ai discendenti dei figli legittimi, non puo' negarsi l'esistenza, ai fini della rappresentazione ereditaria, di un rapporto civilistico, tra adottante e discendenti dell'adottato, di rilievo equivalente a quello di parentela; onde deve ritenersi arbitraria, e, percio', lesiva del principio di uguaglianza, la discriminazione introdotta dal legislatore tributario con l'art. 1, d.lgt. n. 90 del 1945) che sottopone il patrimonio ereditato dai discendenti del mancato erede-figlio adottivo all'aliquota di imposta prevista per la successione tra estranei, anziche' al piu' favorevole trattamento fiscale assicurato, in dipendenza della parentela diretta con l'autore della successione, ai discendenti del mancato erede-figlio legittimo. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 1, ultimo comma, d. lgt. 8 marzo 1945, n. 90 e l'articolo unico legge 20 novembre 1955, n. 1123 (Equiparazione dei diritti dei figli adottivi a quelli legittimi in materia fiscale), nella parte in cui, per i discendenti dei figli adottivi del de cuius, che succedono a questo per rappresentazione, dispongono un trattamento fiscale piu' sfavorevole rispetto a quello previsto per i discendenti dei figli legittimi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte