Sentenza 14/1986 (ECLI:IT:COST:1986:14)
Massima numero 12273
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  22/01/1986;  Decisione del  22/01/1986
Deposito del 28/01/1986; Pubblicazione in G. U. 05/02/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 14/86. CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - VEICOLI A MOTORE - CARTE DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE - CIRCOLAZIONE DI VEICOLO PRIVO DI CARTA DI CIRCOLAZIONE - SANZIONI (CONFISCA) - OBBLIGATORIETA' DELLA CONFISCA ANCHE NEL CASO DI VEICOLO IN POSSESSO DEI REQUISITI IDONEI PER L'IMMATRICOLAZIONE - PROFILO DUPLICE MA CON PROSPETTAZIONE, IN AMBO I CASI, DI SOLUZIONI IMPLICANTI LA PREDISPOSIZIONE, DISCREZIONALE, DI NUOVA DISCIPLINA - COMPETENZA DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.

Testo
Qualora la soluzione perseguita dal giudice a quo, si presenti profilata in termini tali da richiedere, da parte della Corte, l'apprestamento di una nuova disciplina che per risultare concretamente operante, non potrebbe prescindere dall'esercizio di una pluralita' di scelte discrezionali, demandate come tali al solo legislatore, la questione deve essere dichiarata inammissibile. E' questo il caso della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria del veicolo che circoli privo della carta di circolazione pur avendo i requisiti per ottenerla. La prospettata estensione a tale ipotesi del diverso meccanismo previsto per l'ipotesi di veicolo che circoli sprovvisto dell'assicurazione obbligatoria (possibilita' di evitare la confisca pagando il premio di assicurazione) appare, infatti, preclusa dal rilievo che il citato meccanismo non puo' valere talis et qualis per il rilascio della carta di circolazione, in quanto il pagamento del premio e' rimesso alla libera iniziativa dell'interessato, mentre il rilascio della carta di circolazione dipende dall'ispettorato della motorizzazione; ne' sarebbe possibile alla Corte limitare la confisca del veicolo alla sola ipotesi in cui il veicolo risulti privo dei requisiti tecnici di sicurezza necessari al rilascio della carta di circolazione in quanto cio' sarebbe punibile solo previa la radicale trasformazione della normativa vigente. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 21, comma terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui, in caso di circolazione di veicoli privi di carta di circolazione, ne prevede la confisca obbligatoria "sempre" e quindi anche per i veicoli in possesso dei requisiti per ottenerla, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte