Sentenza 16/1986 (ECLI:IT:COST:1986:16)
Massima numero 12275
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  22/01/1986;  Decisione del  22/01/1986
Deposito del 28/01/1986; Pubblicazione in G. U. 05/02/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 16/86. TRIBUTI IN GENERE - DICHIARAZIONI ANNUALI DEI REDDITI E DELL'I.V.A. - RILASCIO DELLA RICEVUTA DEI DOCUMENTI AD ESSE ALLEGATE - OMESSA PREVISIONE - PROSPETTATA PRECLUSIONE DELLA PROVA DELLA LORO PRESENTAZIONE - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le ricevute rilasciate rispettivamente dall'Ufficio delle Imposte dirette e dall'Ufficio I.V.A. al contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi certificano essenzialmente l'avvenuta presentazione della dichiarazione e non anche degli allegati in essa eventualmente inseriti. Le preclusioni di cui agli artt. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 28 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 si riferiscono, di conseguenza, esclusivamente alla prova della presentazione della dichiarazione e non a quella concernente l'effettiva allegazione dei documenti nei cui riguardi il contribuente e' ammesso a provare le sue affermazioni senza alcun pregiudizio derivante dalle risultanze della ricevuta. (Infondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 27, 28 e 29 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in base all'assunto che, nulla essendo stabilito circa il rilascio di ricevuta relativa ai documenti allegati alla dichiarazione, non sarebbe possibile addurre prove in contrasto con le risultanze dell'ufficio).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte